Art. 1
In vigore dal 16 apr 2020
In deroga all’, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, per l’anno 2020 gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati di controllo e le statistiche di controllo per l’anno civile trascorso, le modifiche successive della relazione sulle opzioni prescelte per il controllo dei requisiti di condizionalità e degli organismi di controllo competenti per la verifica dei criteri e delle norme di condizionalità e la relazione sulle misure adottate per la gestione e il controllo del sostegno accoppiato facoltativo nell’anno civile precedente 2019 entro il 15 settembre 2020.
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