Art. 4
In vigore dal 16 apr 2020
1. In deroga agli articoli da 30 a 33 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, se, a causa delle misure messe in atto per contrastare la pandemia di Covid-19, gli Stati membri non sono in condizione di effettuare controlli in loco in conformità alle norme stabilite in detti articoli, in relazione all’anno di domanda 2020 gli Stati membri possono decidere di organizzare controlli in loco in conformità alle norme stabilite ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.
2. I campioni di controllo relativi all’anno di domanda 2020 per i controlli in loco riguardano almeno:
a)
il 3 % di tutti i beneficiari che presentano domanda per il regime di pagamento di base o il regime di pagamento unico per superficie;
b)
il 3 % di tutti i beneficiari che presentano domanda di pagamento ridistributivo;
c)
il 3 % di tutti i beneficiari che presentano domanda di pagamento per le zone soggette a vincoli naturali;
d)
il 3 % di tutti i beneficiari che presentano domanda di pagamento per i giovani agricoltori;
e)
il 3 % di tutti i beneficiari che presentano domanda di un pagamento per superficie nell’ambito del sostegno accoppiato facoltativo;
f)
il 3 % di tutti i beneficiari che presentano domanda di pagamento nell’ambito del regime per i piccoli agricoltori;
g)
il 10 % delle superfici dichiarate per la produzione di canapa;
h)
il 3 % di tutti i beneficiari che presentano domanda di pagamento specifico per il cotone;
i)
il 3 % di tutti i beneficiari tenuti ad osservare le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente;
j)
il 3 % di tutti i beneficiari tenuti a osservare le pratiche di inverdimento e che si avvalgono dei sistemi di certificazione ambientale nazionali o regionali di cui all’articolo 43, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1307/2013;
k)
il 3 % di tutti i beneficiari che presentano domanda per le misure di sviluppo rurale;
l)
il 3 % di tutti i collettivi che presentano una domanda collettiva;
m)
il 3 % di tutti i beneficiari che presentano domanda per i regimi di aiuto per animale e in relazione ad almeno il 3 % degli animali.
Il campione di cui al primo comma, lettera i), copre nel contempo almeno il 3 % di tutti i beneficiari che dispongono di superfici coperte da prati permanenti che sono sensibili sotto il profilo ambientale in zone contemplate dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio (17) o dalla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (18) e nelle altre zone sensibili di cui all’articolo 45, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013.
Per quanto riguarda il primo comma, lettera k), per le misure di cui agli articoli 28 e 29 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (19), la percentuale di controllo del 3 % è raggiunta a livello di singola misura.
3. Gli Stati membri che, a norma dell’articolo 36 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, hanno già deciso di ridurre al 3 % le percentuali di controllo per taluni regimi, possono ridurre ulteriormente le percentuali stabilite per tali regimi al paragrafo 2 del presente articolo, portandole all’1 %.
4. I risultati dei controlli effettuati conformemente ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo non sono presi in considerazione in relazione al successivo anno di domanda ai fini degli articoli 35 e 36 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014. Tuttavia, l’aumento delle percentuali di controllo, che avrebbe dovuto essere applicato nell’anno di domanda 2020 in conformità all’articolo 35 del citato regolamento, si applica mediante un aumento corrispondente nell’anno di domanda 2021.
5. Ai fini dell’applicazione delle percentuali di controllo di cui al paragrafo 2, primo comma, lettere a), e), i) e j), gli Stati membri danno la precedenza alle superfici diverse dai prati permanenti e/o dalle colture permanenti.
Le superfici non oggetto di controlli in relazione all’anno di domanda 2020 a seguito dell’applicazione dei paragrafi 2 e 3 sono considerate prioritarie nell’aggiornamento del sistema di identificazione delle parcelle agricole negli anni successivi.
6. Nell’anno 2020 non si applica l’articolo 33 bis del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014.
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