Art. 2
In vigore dal 16 apr 2020
In deroga all’articolo 24, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, a causa delle misure messe in atto per contrastare la pandemia di Covid-19, per i controlli da effettuare per l’anno di domanda 2020 in relazione ai regimi di aiuto per superficie, gli Stati membri possono decidere di sostituire integralmente le ispezioni fisiche previste da tale regolamento, in particolare le visite in campo e i controlli in loco, con l’uso della fotointerpretazione di ortoimmagini aeree o satellitari o di altre prove pertinenti, incluse quelle fornite dal beneficiario su richiesta dell’autorità competente, quali fotografie geolocalizzate, che potrebbero consentire di trarre conclusioni definitive, considerate soddisfacenti dall’autorità competente.
Storico versioni
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