Art. 6

In vigore dal 16 apr 2020
In deroga all’articolo 48, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, se, a causa delle misure messe in atto per contrastare la pandemia di Covid-19, gli Stati membri non sono in condizione di effettuare alcuna visita sul luogo dell’operazione sovvenzionata o del relativo investimento prima dell’erogazione del saldo, essi possono decidere, finché si applicano tali misure, di sostituire tali visite con l’esame di prove documentali pertinenti, incluse le fotografie geolocalizzate, che devono essere fornite dal beneficiario. Qualora tali visite non possano essere sostituite da prove documentali pertinenti, gli Stati membri effettuano le visite in questione dopo il pagamento del saldo.
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Art. 6 Regolamento (UE) 2020/532 — Testo vigente | Portale Normativo