Art. 3
In vigore dal 16 apr 2020
In deroga all’articolo 26, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, se, a causa delle misure messe in atto per contrastare la pandemia di Covid-19, gli Stati membri non sono in condizione di effettuare controlli in loco in relazione alle misure nell’ambito del sistema integrato di gestione e di controllo a garanzia dell’efficace verifica di taluni criteri di ammissibilità, impegni e altri obblighi che possono essere verificati soltanto durante un periodo di tempo specifico, in relazione all’anno di domanda 2020 gli Stati membri possono decidere di effettuare tali controlli mediante il ricorso alle nuove tecnologie, incluse le fotografie geolocalizzate, o ad altre prove pertinenti, a complemento della possibilità di utilizzare il telerilevamento.
Storico versioni
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