Art. 61

Modifiche del regolamento (UE) 2019/816

In vigore dal 20 mag 2019
Modifiche del regolamento (UE) 2019/816 Il regolamento (UE) 2019/816 è così modificato: 1) all' è aggiunta la lettera seguente: «c) le condizioni alle quali l'ECRIS-TCN concorre ad agevolare e contribuire alla corretta identificazione delle persone registrate nell'ECRIS-TCN conformemente alle condizioni e ai fini di cui all' del regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio (*7), conservando nel CIR i dati di identità, i dati del documento di viaggio e i dati biometrici. (*7)  Regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816 (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 85)»;" 2) l' è sostituito dal seguente: « Ambito di applicazione Il presente regolamento si applica al trattamento delle informazioni sull'identità dei cittadini di paesi terzi che sono stati oggetto di condanne negli Stati membri, allo scopo di individuare gli Stati membri in cui sono state pronunciate tali condanne. Ad eccezione dell', paragrafo 1, lettera b), punto ii), le disposizioni del presente regolamento che si applicano ai cittadini di paesi terzi si applicano anche ai cittadini dell'Unione che hanno anche la cittadinanza di un paese terzo e che sono stati oggetto di condanne negli Stati membri. Il presente regolamento inoltre agevola e aiuta nella corretta identificazione delle persone, in conformità del presente regolamento e del regolamento (UE) 2019/818.»; 3) l' è così modificato: a) il punto 8) è soppresso; b) sono aggiunti i punti seguenti: «19) “CIR”, l'archivio comune di dati di identità quale istituito dall', paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/818; 20) “dati dell'ECRIS-TCN”, tutti i dati conservati nel sistema centrale dell'ECRIS-TCN e nel CIR conformemente all'; 21) “ESP”, il portale di ricerca europeo istituito dall', paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/818.»; 4) all', il paragrafo 1 è così modificato: a) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) un sistema centrale;»; b) è inserita la lettera seguente: «a bis) il CIR;»; c) è aggiunta la lettera seguente: «e) un'infrastruttura di comunicazione tra il sistema centrale e le infrastrutture centrali dell'ESP e del CIR;»; 5) l' è così modificato: a) al paragrafo 1, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente: «1.   Per ciascun cittadino condannato di un paese terzo, l'autorità centrale dello Stato membro di condanna crea un registro dei dati in ECRIS-TCN. La registrazione dei dati comprende:»; b) è inserito il paragrafo seguente: «1 bis.   Il CIR contiene i dati di cui al paragrafo 1, lettera b), e i seguenti dati di cui al paragrafo 1, lettera a): cognome; nome o nomi; data di nascita; luogo di nascita (città e paese); la o le cittadinanze; sesso; se del caso, nomi precedenti e, ove disponibili, pseudonimi, come pure, ove disponibili, tipo e numero del documento o dei documenti di viaggio dell'interessato, nonché denominazione dell'autorità di rilascio. Il CIR può inoltre contenere i dati di cui al paragrafo 3. I rimanenti dati dell'ECRIS-TCN sono conservati nel sistema centrale.»; 6) l' è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Ciascuna registrazione di dati è conservata nel sistema centrale e nel CIR fintanto che i dati relativi alla condanna o alle condanne pronunciate a carico dell'interessato sono conservati nel casellario giudiziale.»; b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Allo scadere del periodo di conservazione di cui al paragrafo 1, l'autorità centrale dello Stato membro di condanna cancella dal sistema centrale e dal CIR la registrazione di dati, inclusi i dati relativi alle impronte digitali o le immagini del volto. Tale cancellazione avviene automaticamente, se possibile, e in ogni caso non oltre un mese dalla scadenza del periodo di conservazione.»; 7) l'articolo è così modificato: a) al paragrafo 1, i termini «ECRIS-TCN» sono sostituiti, con gli opportuni adattamenti grammaticali, da «sistema centrale e CIR»; b) ai paragrafi 2, 3 e 4, i termini «sistema centrale» sono sostituiti, con gli opportuni adattamenti grammaticali, da «sistema centrale e CIR»; 8) all', paragrafo 1, la lettera j) è soppressa; 9) all', paragrafo 2, i termini «sistema centrale» sono sostituiti, con gli opportuni adattamenti grammaticali, da «sistema centrale dell'ECRIS-TCN e CIR». 10) all', paragrafo 2, i termini «sistema centrale» sono sostituiti, con gli opportuni adattamenti grammaticali, da «sistema centrale, CIR». 11) all', paragrafo 2, i termini «sistema centrale» sono sostituiti, con gli opportuni adattamenti grammaticali, da «sistema centrale e CIR»; 12) l' è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   I dati inseriti nel sistema centrale e nel CIR sono trattati ai soli fini di individuare lo Stato membro o gli Stati membri in possesso di informazioni sui precedenti penali di cittadini di paesi terzi. I dati inseriti nel CIR sono inoltre trattati in conformità del regolamento (UE) 2019/818 al fine di agevolare e contribuire alla corretta identificazione delle persone registrate nel sistema ECRIS-TCN in conformità del presente regolamento.»; b) è aggiunto il paragrafo seguente: «3.   Fatto salvo il paragrafo 2, l'accesso ai fini della consultazione dei dati conservati nel CIR è riservato altresì al personale debitamente autorizzato delle autorità nazionali di ciascuno Stato membro e al personale debitamente autorizzato delle agenzie dell'Unione che sono competenti per gli scopi di cui agli del regolamento (UE) 2019/818. Tale accesso è limitato conformemente alla misura in cui i dati siano necessari all'assolvimento dei propri compiti per tali scopi, ed è proporzionato agli obiettivi perseguiti.»; 13) all', il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Ai fini del paragrafo 1, eu-LISA conserva i dati di cui a tale paragrafo nell'archivio centrale per le relazioni e le statistiche di cui all' del regolamento (UE) 2019/818.»; 14) all', paragrafo 1, i termini «sistema centrale» sono sostituiti, con gli opportuni adattamenti grammaticali, da «sistema centrale, CIR e» . 15) all', il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Per le condanne pronunciate prima della data dell'avvio dell'inserimento dei dati ai sensi dell', paragrafo 1, le autorità centrali creano la registrazione di dati individuale nel sistema centrale e nel CIR come segue: a) i dati alfanumerici che devono essere inseriti nel sistema centrale e nel CIR entro la fine del periodo di cui all', paragrafo 2; b) i dati relativi alle impronte digitali che devono essere inseriti nel CIR entro due anni dall'entrata in funzione ai sensi dell', paragrafo 4.».
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