Art. 1
Oggetto
In vigore dal 20 mag 2019
Oggetto
1. Il presente regolamento, unitamente al regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio (28), istituisce un quadro per garantire l'interoperabilità tra il sistema di ingressi/uscite (EES), il sistema di informazione visti (VIS), il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS), l'Eurodac, il sistema d'informazione Schengen (SIS) e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali riguardo ai cittadini di paesi terzi (ECRIS-TCN).
2. Il quadro consta delle seguenti componenti dell'interoperabilità:
a)
un portale di ricerca europeo (ESP);
b)
un servizio comune di confronto biometrico (BMS comune);
c)
un archivio comune di dati di identità (CIR);
d)
un rilevatore di identità multiple (MID).
3. Il presente regolamento fissa le disposizioni relative ai requisiti di qualità dei dati, al formato universale dei messaggi (UMF) e a un archivio centrale di relazioni e statistiche (CRRS), e sulle responsabilità degli Stati membri e dell'Agenzia europea per la gestione operativa di sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA) per quanto riguarda la progettazione, lo sviluppo e il funzionamento delle componenti dell'interoperabilità.
4. Il presente regolamento adatta le procedure e le condizioni per l'accesso delle autorità designate e dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) all'EES, al VIS, all'ETIAS e all'Eurodac a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi.
5. Il presente regolamento stabilisce inoltre un quadro per il controllo delle identità delle persone e per l'identificazione delle persone.
Storico versioni
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