Art. 63

Periodo transitorio per l'uso del portale di ricerca europeo

In vigore dal 20 mag 2019
Periodo transitorio per l'uso del portale di ricerca europeo 1.   Per un periodo di due anni a partire dall'entrata in funzione dell'ESP gli obblighi di cui all', paragrafi 2 e 4, non si applicano e l'uso del portale è facoltativo. 2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all' al fine di modificare il presente regolamento prorogando una volta il termine di cui al paragrafo 1 del presente articolo di non oltre un anno, qualora una valutazione dell'attuazione dell'ESP abbia dimostrato che tale proroga è necessaria in particolare in vista dell'impatto dell'entrata in funzione dell'ESP sull'organizzazione e la lunghezza delle verifiche di frontiera.
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