Art. 64

Periodo transitorio per l'applicazione delle disposizioni sull'accesso all'archivio comune di dati di identità a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi

In vigore dal 20 mag 2019
Periodo transitorio per l'applicazione delle disposizioni sull'accesso all'archivio comune di dati di identità a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi L' si applica a partire dalla data di entrata in funzione del CIR di cui all', paragrafo 3.
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Periodo transitorio per l'applicazione delle disposizioni sull'accesso all'archivio comune di dati di identità a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi (Art. 64 Regolamento (UE) 2019/818) — Testo vigente | Portale Normativo