Art. 68

Entrata in funzione

In vigore dal 20 mag 2019
Entrata in funzione 1.   La Commissione fissa la data a decorrere dalla quale l'ESP entra in funzione mediante un atto di esecuzione una volta che: a) siano state adottate le misure di cui all', paragrafo 2, all', paragrafo 7, e all'articolo 443 paragrafo 5; b) eu-LISA abbia dichiarato il positivo completamento di un collaudo generale dell'ESP che ha effettuato in cooperazione con le autorità degli Stati membri e le agenzie dell'Unione che potrebbero utilizzare l'ESP; c) eu-LISA abbia convalidato le necessarie disposizioni tecniche e giuridiche per raccogliere e trasmettere i dati di cui all', paragrafo 1, e le abbia comunicate alla Commissione. L'ESP consulta le banche dati Interpol solo se le disposizioni tecniche consentono di rispettare l', paragrafo 5. L'eventuale impossibilità di rispettare l', paragrafo 5, comporta la mancata consultazione delle banche dati Interpol da parte dell'ESP, ma non ritarda l'avvio delle attività dell'ESP. La Commissione fissa la data di cui al primo comma, che dovrà cadere entro 30 giorni dall'adozione dell'atto di esecuzione. 2.   La Commissione fissala data a decorrere dalla quale il BMS comune entra in funzione mediante un atto di esecuzione una volta che: a) siano state adottate le misure di cui all', paragrafo 5 e all', paragrafo 5; b) eu-LISA abbia dichiarato il positivo completamento di un collaudo generale del BMS comune che deve essere effettuato in cooperazione con le autorità degli Stati membri; c) eu-LISA abbia convalidato le necessarie disposizioni tecniche e giuridiche per raccogliere e trasmettere i dati di cui all', paragrafo 13, e le abbia comunicate alla Commissione; d) eu-LISA abbia dichiarato il positivo completamento del collaudo di cui al paragrafo 5, lettera b). La Commissione fissa la data di cui al primo comma, che dovrà cadere entro 30 giorni dall'adozione dell'atto di esecuzione. 3.   La Commissione fissa la data a decorrere dalla quale il CIR entra in funzione mediante un atto di esecuzione una volta che: a) siano state adottate le misure di cui all', paragrafo 5, e all', paragrafo 10; b) eu-LISA abbia dichiarato il positivo completamento di un collaudo generale del CIR che deve essere effettuato in cooperazione con le autorità degli Stati membri; c) eu-LISA abbia convalidato le necessarie disposizioni tecniche e giuridiche per raccogliere e trasmettere i dati di cui all' e le abbia comunicate alla Commissione; d) eu-LISA abbia dichiarato il positivo completamento del collaudo di cui al paragrafo 5, lettera b). La Commissione fissa la data di cui al primo comma, che dovrà cadere entro 30 giorni dall'adozione dell'atto di esecuzione. 4.   La Commissione fissa la data a decorrere dalla quale il MID entra in funzione mediante un atto di esecuzione una volta che: a) siano state adottate le misure di cui all', paragrafi 5 e 7, all', paragrafo 5, all', paragrafo 6, all', paragrafo 5, e all', paragrafo 6; b) eu-LISA abbia dichiarato il positivo completamento di un collaudo generale del MID, che è effettuato in cooperazione con le autorità degli Stati membri e l'unità centrale ETIAS; c) eu-LISA abbia convalidato le necessarie disposizioni tecniche e giuridiche per raccogliere e trasmettere i dati di cui all' e le abbia comunicate alla Commissione; d) l'unità centrale ETIAS abbia comunicato alla Commissione le informazioni a norma dell', paragrafo 3; e) eu-LISA abbia dichiarato il positivo completamento del collaudo di cui al paragrafo 1, lettera b), al paragrafo 2, lettera b), al paragrafo 3, lettera b), e al paragrafo 4, lettera b). La Commissione fissa la data di cui al primo comma, che dovrà cadere entro 30 giorni dall'adozione degli atti di esecuzione. 5.   La Commissione fissa la data a decorrere dalla quale i meccanismi e le procedure di controllo automatico della qualità dei dati, gli indicatori comuni per la qualità dei dati e le norme minime di qualità devono essere utilizzati mediante atti di esecuzione una volta che: a) siano state adottate le misure di cui all', paragrafo 4; b) eu-LISA abbia dichiarato il positivo completamento di un collaudo generale dei meccanismi e delle procedure di controllo automatico della qualità dei dati, degli indicatori comuni per la qualità dei dati e delle norme minime di qualità, che è effettuato in cooperazione con le autorità gli Stati membri. La Commissione fissa la data di cui al primo comma, che dovrà cadere entro 30 giorni dall'adozione degli atti di esecuzione. 6.   La Commissione fissa la data a decorrere dalla quale il CRRS entra in funzione mediante un atto di esecuzione una volta che: a) siano state adottate le misure di cui all', paragrafo 5, e all', paragrafo 5; b) eu-LISA abbia dichiarato il positivo completamento di un collaudo generale del CRRS che è effettuato in cooperazione con le autorità degli Stati membri; c) eu-LISA abbia convalidato le necessarie disposizioni tecniche e giuridiche per raccogliere e trasmettere i dati di cui all' e le abbia comunicate alla Commissione. La Commissione fissa la data di cui al primo comma, che dovrà cadere entro 30 giorni dall'adozione degli atti di esecuzione 7.   La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio dell'esito dei collaudi effettuati a norma del paragrafo 1, lettera b), del paragrafo 2, lettera b), del paragrafo 3, lettera b), del paragrafo 3, lettera b), del paragrafo 4, lettera b), del paragrafo 5, lettera b), e del paragrafo 6, lettera b). 8.   Gli Stati membri, l'unità centrale ETIAS ed Europol iniziano a utilizzare ciascuna delle componenti dell'interoperabilità a decorrere dalla data stabilita dalla Commissione ai sensi, rispettivamente, dei paragrafi 1, 2, 3 e 4.
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Entrata in funzione (Art. 68 Regolamento (UE) 2019/818) — Testo vigente | Portale Normativo