Art. 8
Profili per gli utenti del portale di ricerca europeo
In vigore dal 20 mag 2019
Profili per gli utenti del portale di ricerca europeo
1. Al fine di consentire l'uso dell'ESP, eu-LISA crea, in cooperazione con gli Stati membri, un profilo basato su ciascuna categoria di utenti dell'ESP e sulle finalità delle loro interrogazioni, secondo le modalità tecniche e i diritti di accesso di cui al paragrafo 2. Ogni profilo comprende, conformemente al diritto dell'Unione e nazionale, le seguenti informazioni:
a)
i campi di dati da usare per l'interrogazione;
b)
i sistemi di informazione dell'UE, i dati Europol e le banche dati Interpol che sono da interrogare, quelli che possono essere interrogati e quelli che devono fornire una risposta all'utente;
c)
i dati specifici contenuti nei sistemi di informazione dell'UE, i dati Europol e le banche dati Interpol che possono essere interrogati;
d)
le categorie di dati che possono essere forniti in ciascuna risposta.
2. La Commissione adotta atti di esecuzione per specificare le modalità tecniche dei profili di cui al paragrafo 1, nel rispetto dei rispettivi diritti di accesso degli utenti dell'ESP, conformemente agli strumenti giuridici che disciplinano i sistemi di informazione dell'UE e al diritto nazionale. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
3. I profili di cui al paragrafo 1 sono riesaminati periodicamente da eu-LISA in cooperazione con gli Stati membri, almeno una volta all'anno, e aggiornati se necessario.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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