Art. 60
Modifiche del regolamento (UE) n. 2018/1862
In vigore dal 20 mag 2019
Modifiche del regolamento (UE) n. 2018/1862
Il regolamento (UE) 2018/1862 è così modificato:
1)
all' sono aggiunti i seguenti punti:
«18) “ESP”: il portale di ricerca europeo quale istituito dall', paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio (*6);
19) “BMS comune”: il servizio comune di confronto biometrico quale istituito dall', paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/818;
20) “CIR”: l'archivio comune di dati di identità quale istituito dall', paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/818;
21) “MID”: il rilevatore di identità multiple quale istituito dall', paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/818.
(*6) Regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2018, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816 (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 85)»;"
2)
l' è così modificato:
a)
al paragrafo 1 le lettere sono sostituite dalle seguenti:
«b)
un sistema nazionale (N.SIS) in ciascuno Stato membro, composto dei sistemi di dati nazionali che comunicano con il SIS centrale, e che includa almeno un N.SIS di riserva (backup site) nazionale o condiviso;
c)
un'infrastruttura di comunicazione fra il CS-SIS, il CS-SIS di riserva e l'NI-SIS (“infrastruttura di comunicazione”) che fornisce una rete virtuale cifrata dedicata ai dati SIS e provvede allo scambio di dati tra gli uffici SIRENE di cui all', paragrafo 2; e
d)
un'infrastruttura di comunicazione sicura tra il CS-SIS e le infrastrutture centrali dell'ESP, del BMS comune e del MID.» ;
b)
sono aggiunti i paragrafi seguenti:
«8. Fatti salvi i paragrafi da 1 a 5, i dati SIS sulle persone e sui documenti di identità possono essere consultati tramite l'ESP.
9. Fatti salvi i paragrafi da 1 a 5, i dati SIS sulle persone e sui documenti di identità possono essere trasmessi tramite l'infrastruttura di comunicazione sicura prevista al paragrafo 1, lettera d). La trasmissione è limitata alla misura in cui i dati siano necessari ai fini del regolamento (UE) 2019/818.»;
3)
all' è inserito il paragrafo seguente:
«2 bis. Gli uffici SIRENE provvedono alla verifica manuale delle identità diverse a norma dell' del regolamento (UE) 2019/818. Nella misura necessaria ad assolvere tale compito, gli uffici SIRENE hanno accesso ai dati conservati nel CIR e nel MID per le finalità previste agli del regolamento (UE) 2019/818.»;
4)
all', paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:
«Gli Stati membri provvedono affinché ogni accesso ai dati personali tramite l'ESP sia registrato per verificare la legittimità dell'interrogazione, per controllare la liceità del trattamento dei dati e ai fini dell'autocontrollo e dell'integrità e sicurezza ei dati.»;
5)
all', paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:
«f)
della verifica delle identità diverse e del contrasto della frode di identità in conformità del capo V del regolamento (UE) 2019/818.»;
6)
all', il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:
«7. Ai fini dell', paragrafo 4, e dei paragrafi 3, 4 e 6 del presente articolo, eu-LISA memorizza nell'archivio centrale per le relazioni e statistiche di cui all' del regolamento (UE) 2019/818 i dati di cui dell', paragrafo 4, e al paragrafo 3 del presente articolo, che non consentono l'identificazione delle persone fisiche.
eu-LISA permette alla Commissione e agli organismi di cui al paragrafo 6 del presente articolo di ottenere relazioni e statistiche personalizzate. Su richiesta, eu-LISA concede agli Stati membri, alla Commissione, a Europol e all'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera l'accesso all'archivio centrale per le relazioni e le statistiche in conformità dell' del regolamento (UE) 2019/818.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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