Art. 50

Misure transitorie

In vigore dal 17 apr 2019
Misure transitorie 1.   Le bevande spiritose che non soddisfano i requisiti del presente regolamento, ma che soddisfano i requisiti del regolamento (CE) n. 110/2008 e sono state prodotte prima del 25 maggio 2021 possono continuare a essere commercializzate fino a esaurimento delle scorte. 2.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, le bevande spiritose la cui descrizione, presentazione o etichettatura non è conforme con gli del presente regolamento, ma è conforme con gli del regolamento (CE) n. 110/2008 e che sono state etichettate prima dell'8 giugno 2019 possono continuare a essere commercializzate fino a esaurimento delle scorte. 3.   Fino al 25 maggio 2025. alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell' per modificare l', paragrafi 2, 3, 9, 10, 11 e 12, l', paragrafi 6 e 7, e gli o per integrare il presente regolamento prevedendo deroghe a tali disposizioni. Gli atti delegati di cui al primo comma si limitano rigorosamente a rispondere a esigenze comprovate determinate dalla situazione del mercato. La Commissione adotta un atto delegato distinto in relazione a ciascuna definizione, a ciascuna definizione tecnica o a ciascun requisito di cui al primo comma. 4.   Gli articoli da 22 a 26, 31 e 32 del presente regolamento non si applicano alle domande di registrazione o di modifica né alle richieste di cancellazione pendenti alla data dell'8 giugno 2019. L', paragrafi 4, 5 e 6, e gli del regolamento (CE) n. 110/2008 continuano ad applicarsi a tali domande e richieste di cancellazione. Le disposizioni riguardanti la procedura di opposizione di cui agli del presente regolamento non si applicano alle domande di registrazione o alle domande di modifica per le quali i principali requisiti della scheda tecnica o una domanda di modifica sono rispettivamente già stati pubblicati per opposizione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea l'8 giugno 2019. L', paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 110/2008 continua ad applicarsi a tali domande. Le disposizioni riguardanti la procedura di opposizione di cui agli del presente regolamento non si applicano alle richieste di cancellazione pendenti alla data dell'8 giugno 2019. L' del regolamento (CE) n. 110/2008 continua ad applicarsi a tali richieste di cancellazione. 5.   Per le indicazioni geografiche registrate a norma del capo III del presente regolamento, la cui domanda di registrazione era pendente alla data di applicazione degli atti di esecuzione che stabiliscono norme dettagliate concernenti le procedure, la forma e la presentazione delle domande di cui all' previste all', paragrafo 2, del presente regolamento il registro può fornire accesso diretto ai principali requisiti della scheda tecnica ai sensi dell', paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 110/2008. 6.   Per quanto riguarda le indicazioni geografiche registrate conformemente al regolamento (CE) n. 110/2008, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro, pubblica un documento unico presentato dal suddetto Stato membro nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La pubblicazione è accompagnata dal riferimento di pubblicazione del disciplinare e non è seguita da una procedura di opposizione.
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