Art. 49

Abrogazione

In vigore dal 17 apr 2019
Abrogazione 1.   Fatto salvo l', il regolamento (CEE) n. 110/2008 è abrogato. L'abrogazione ha effetto a decorrere dal 25 maggio 2021. Tuttavia, il capo III è abrogato a decorrere dall'8 giugno 2019. 2.   In deroga al paragrafo 1: a) l', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 110/2008 continua ad applicarsi fino al 25 maggio 2021. b) l' del regolamento (CE) n. 110/2008 e, fatta salva la validità di eventuali altre disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2013 della Commissione (27), l' di tale regolamento continuano ad applicarsi fino all'espletamento delle procedure di cui all' di tale regolamento di esecuzione, ma, in ogni caso, non oltre il 25 maggio 2021, e c) l'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 continua ad applicarsi fino alla creazione del registro di cui all' del presente regolamento. 3.   I riferimenti al regolamento (CE) n. 110/2008 si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza riportata nell'allegato IV del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2019:787:oj#art-49

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo