Art. 20
Competenze di esecuzione
In vigore dal 17 apr 2019
Competenze di esecuzione
La Commissione può adottare mediante atti di esecuzione:
a)
le norme necessarie per le comunicazioni degli Stati membri riguardanti gli organismi deputati al controllo dei processi di invecchiamento conformemente all', paragrafo 6;
b)
norme uniformi per l'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza sulla designazione, nella presentazione o nell'etichettatura delle bevande spiritose prevista all';
c)
norme sull'utilizzo del simbolo dell'Unione previsto all' nella designazione, nella presentazione e nell'etichettatura delle bevande spiritose;
d)
norme tecniche dettagliate sui metodi di analisi di riferimento dell'Unione previsti all'.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
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