Art. 13

Disposizioni supplementari in materia di designazione, presentazione ed etichettatura

In vigore dal 17 apr 2019
Disposizioni supplementari in materia di designazione, presentazione ed etichettatura 1.   La designazione, la presentazione o l'etichettatura di una bevanda spiritosa possono fare riferimento alle materie prime impiegate per produrre l'alcole etilico di origine agricola o i distillati di origine agricola utilizzati per la produzione della bevanda spiritosa in questione solo se l'alcole etilico o tali distillati sono ottenuti esclusivamente a partire da tale materia prima. In tal caso, ciascun tipo di alcole etilico di origine agricola o distillato di origine agricola utilizzato è menzionato secondo l'ordine decrescente dei quantitativi in volume dell'alcole puro. 2.   Le denominazioni legali di cui all' possono essere inserite in un elenco di ingredienti per prodotti alimentari, purché tale elenco sia conforme agli articoli da 18 a 22 del regolamento (UE) n. 1169/2011. 3.   In caso di miscela o assemblaggio, è possibile indicare le denominazioni legali previste per le categorie di bevande spiritose elencate nell'allegato I o le indicazioni geografiche per le bevande spiritose solo ove figurino in un elenco degli ingredienti alcolici nello stesso campo visivo della denominazione legale della bevanda spiritosa. Nel caso di cui al primo comma, l'elenco degli ingredienti alcolici è accompagnato almeno da uno dei termini di cui all', paragrafo 6, lettere d) ed e). Sia l'elenco degli ingredienti alcolici sia il termine che lo accompagna figurano nello stesso campo visivo della denominazione legale della bevanda spiritosa, in caratteri uniformi dello stesso tipo e colore e di dimensioni non superiori alla metà della dimensione dei caratteri utilizzati per la denominazione legale. Inoltre, la proporzione di ciascun ingrediente alcolico figurante nell'elenco degli ingredienti alcolici è espressa almeno una volta in percentuale, secondo l'ordine decrescente dei quantitativi impiegati. Tale proporzione è pari alla percentuale in volume di alcole puro rappresentata da ciascun ingrediente nel volume totale di alcole puro della miscela. Il presente paragrafo non si applica agli assemblaggi di bevande spiritose appartenenti alla stessa indicazione geografica o agli assemblaggi in cui nessuna delle bevande spiritosa appartiene a una indicazione geografica. 4.   In deroga al paragrafo 3 del presente articolo, se una miscela e soddisfa i requisiti previsti per una delle categorie di bevande spiritose stabilite all'allegato I, tale miscela reca la denominazione legale prevista dalla pertinente categoria. Nel caso di cui al primo comma, la designazione, la presentazione o l'etichettatura della miscela può recare le denominazioni legali figuranti all'allegato I o le indicazioni geografiche corrispondenti alle bevande spiritose che sono state miscelate, purché tali denominazioni figurino: a) esclusivamente in un elenco di tutti gli ingredienti alcolici contenuti nella miscela, in caratteri uniformi dello stesso tipo e colore e di dimensioni non superiori alla metà della dimensione dei caratteri utilizzati per la denominazione legale; e b) almeno una volta nello stesso campo visivo della denominazione legale della miscela. Inoltre, la proporzione di ciascun ingrediente alcolico figurante nell'elenco degli ingredienti alcolici è espressa almeno una volta in percentuale, secondo l'ordine decrescente dei quantitativi impiegati. Tale proporzione è pari alla percentuale in volume di alcole puro rappresentata da ciascun ingrediente nel volume totale di alcole puro della miscela. 5.   L'uso dei nomi delle materie prime vegetali utilizzati come denominazioni legali di alcune bevande spiritose avviene fatto salvo l'uso dei nomi di tali materie prime vegetali nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari. I nomi di tali materie prime possono essere utilizzati nella designazione, nella presentazione o nell'etichettatura di altre bevande spiritose a condizione che ciò non induca in errore il consumatore. 6.   Il periodo di invecchiamento o l'età possono essere menzionati nella designazione, nella presentazione o nell'etichettatura di una bevanda spiritosa solo se si riferiscono al più giovane dei componenti alcolici di detta bevanda, e a condizione che tutte le operazioni di invecchiamento della bevanda spiritosa siano avvenute sotto il controllo fiscale di uno Stato membro o un controllo che offra garanzie equivalenti. La Commissione istituisce un registro pubblico contenente l'elenco degli organismi deputati in ogni Stato membro al controllo dei processi di invecchiamento. 7.   La denominazione legale di una bevanda spiritosa è indicata nel documento amministrativo elettronico di cui al regolamento (CE) n. 684/2009 della Commissione (22). Quando il periodo di invecchiamento o l'età sono indicati nella designazione, nella presentazione o nell'etichettatura di una bevanda spiritosa, essi devono essere indicati anche nel documento amministrativo elettronico.
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