Art. 11
Termini composti
In vigore dal 17 apr 2019
Termini composti
1. Nella designazione, presentazione e nell'etichettatura di una bevanda alcolica è ammesso l'uso in un termine composto di una denominazione legale prevista per le categorie di bevande spiritose di cui all'allegato I o di un'indicazione geografica per bevande spiritose esclusivamente alle condizioni seguenti:
a)
l'alcole utilizzato nella preparazione della bevanda alcolica in questione proviene esclusivamente dalla bevanda spiritosa cui fa riferimento il termine composto, ad eccezione dell'alcole che può essere contenuto in aromi, coloranti o altri ingredienti autorizzati utilizzati per la produzione di tale bevanda alcolica; e
b)
la bevanda spiritosa non è stata diluita solo con l'aggiunta di acqua di modo che il suo titolo alcolometrico sia al di sotto del valore minimo previsto dalla categoria pertinente di bevande spiritose elencate nell'allegato I.
2. Fatte salve le denominazioni legali di cui all', i termini «alcole», «spiritoso», «bevanda», «bevanda spiritosa» e «acqua» non fanno parte di un termine composto che designa una bevanda alcolica.
3. I termini composti che designano una bevanda alcolica:
a)
figurano in caratteri uniformi dello stesso tipo, dimensione e colore;
b)
non sono interrotto da alcun elemento di testo o immagine che non faccia parte di essi; e
c)
non appaiono in caratteri di dimensioni maggiori rispetto a quelli utilizzati per la denominazione della bevanda alcolica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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