Art. 12

Allusioni

In vigore dal 17 apr 2019
Allusioni 1.   Nella presentazione e nell'etichettatura di un prodotto alimentare diverso da una bevanda alcolica è ammessa l'allusione alle denominazioni legali previste da una o più delle categorie di bevande spiritose elencate nell'allegato I o a una o più indicazioni geografiche per le bevande spiritose a condizione che l'alcole utilizzato nella preparazione del prodotto alimentare in questione provenga esclusivamente dalla bevanda spiritosa o dalle bevande spiritose cui fa riferimento l'allusione, fatta eccezione per quanto riguarda l'alcole che può essere contenuto in aromi, coloranti o altri ingredienti autorizzati utilizzati per la produzione di tale prodotto alimentare. 2.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo e fatti salvi i regolamenti (UE) n. 1308/2013 (20) e (UE) n. 251/2014 (21) del Parlamento europeo e del Consiglio, nella presentazione e nell'etichettatura di una bevanda alcolica diversa da una bevanda spiritosa è ammessa un'allusione alle denominazioni legali previste da una o più delle categorie di bevande spiritose elencate nell'allegato I del presente regolamento o a una o più indicazioni geografiche per le bevande spiritose a condizione che: a) l'alcole aggiunto provenga esclusivamente dalla bevanda spiritosa o dalle bevande spiritose cui fa riferimento l'allusione; e b) la proporzione di ciascun ingrediente alcolico sia indicata almeno una volta nello stesso campo visivo dell'allusione, secondo l'ordine decrescente dei quantitativi impiegati. Tale proporzione è pari alla percentuale in volume di alcole puro rappresentata da ciascun ingrediente nel volume totale di alcole puro del prodotto finale. 3.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo e all', paragrafo 4, nella designazione, nella presentazione e nell'etichettatura di una bevanda spiritosa che soddisfa i requisiti delle categorie da 33 a 40 dell'allegato I è ammessa l'allusione alle denominazioni legali previste da una o più delle categorie di bevande spiritose elencate in tale allegato o a una o più indicazioni geografiche per le bevande spiritose a condizione che: a) l'alcole aggiunto provenga esclusivamente dalla bevanda spiritosa o dalle bevande spiritose cui fa riferimento l'allusione; b) la proporzione di ciascun ingrediente alcolico sia indicata almeno una volta nello stesso campo visivo dell'allusione, secondo l'ordine decrescente dei quantitativi impiegati. Tale proporzione è pari alla percentuale in volume di alcole puro rappresentata da ciascun ingrediente nel volume totale di alcole puro del prodotto finale; e c) il termine «cream» non compaia nella denominazione legale di una bevanda spiritosa che soddisfa i requisiti delle categorie da 33 a 40 dell'allegato I o nella denominazione legale della bevanda spiritosa o delle bevande spiritose cui fa riferimento l'allusione. 4.   L'allusione di cui ai paragrafi 2 e 3: a) non figura sulla stessa riga della denominazione della bevanda alcolica; e b) figura in caratteri di dimensioni non superiori alla metà della dimensione dei caratteri utilizzati per la denominazione della bevanda alcolica e, qualora siano utilizzati termini composti, in caratteri di dimensioni non superiori alla metà della dimensione dei caratteri utilizzati per tali termini composti a norma dell', paragrafo 3, lettera c).
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Allusioni (Art. 12 Regolamento (UE) 2019/787) — Testo vigente | Portale Normativo