Art. 14

Indicazione del luogo di provenienza

In vigore dal 17 apr 2019
Indicazione del luogo di provenienza 1.   Qualora il luogo di provenienza di una bevanda spiritosa, che non sia un'indicazione geografica o un marchio d'impresa, sia indicato nella designazione, nella presentazione o nell'etichettatura della bevanda spiritosa, esso corrisponde al luogo o alla regione in cui è avvenuta la fase del processo di produzione che ha conferito alla bevanda spiritosa finita il suo carattere e le sue qualità distintive essenziali. 2.   L'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza dell'ingrediente primario di cui al regolamento (UE) n. 1169/2011 non è obbligatoria per le bevande spiritose.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2019:787:oj#art-14

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo