Art. 15

Lingua utilizzata per le denominazioni delle bevande spiritose

In vigore dal 17 apr 2019
Lingua utilizzata per le denominazioni delle bevande spiritose 1.   I termini in corsivo degli allegati I e II e le indicazioni geografiche non sono tradotti né sull'etichetta né nella designazione e presentazione della bevanda spiritosa. 2.   In deroga al paragrafo 1, nel caso delle bevande spiritose prodotte nell'Unione e destinate all'esportazione, i termini di cui al paragrafo 1 e le indicazioni geografiche possono essere accompagnati da una traduzione, trascrizione o traslitterazione, a condizione che i termini e le indicazioni geografiche nella lingua originale non siano nascosti.
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