Art. 15 · Lingua utilizzata per le denominazioni delle bevande spiritose

Art. 15

Lingua utilizzata per le denominazioni delle bevande spiritose

In vigore dal 17 apr 2019
Lingua utilizzata per le denominazioni delle bevande spiritose 1.   I termini in corsivo degli allegati I e II e le indicazioni geografiche non sono tradotti né sull'etichetta né nella designazione e presentazione della bevanda spiritosa. 2.   In deroga al paragrafo 1, nel caso delle bevande spiritose prodotte nell'Unione e destinate all'esportazione, i termini di cui al paragrafo 1 e le indicazioni geografiche possono essere accompagnati da una traduzione, trascrizione o traslitterazione, a condizione che i termini e le indicazioni geografiche nella lingua originale non siano nascosti.
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