Art. 10
Denominazioni legali delle bevande spiritose
In vigore dal 17 apr 2019
Denominazioni legali delle bevande spiritose
1. La denominazione di una bevanda spiritosa è la sua denominazione legale.
La denominazione legale figura nella designazione, nella presentazione e nell'etichettatura delle bevande spiritose.
Tale denominazione legale è riportata sull'etichetta della bevanda spiritosa in modo chiaro e visibile e non può essere sostituita né modificata.
2. Le bevande spiritose che soddisfano i requisiti della una categoria di bevande spiritose definite nell'allegato I utilizzano la denominazione di tale categoria come denominazione legale, a meno che tale categoria non consenta l'utilizzo di un'altra denominazione legale.
3. Una bevanda spiritosa che non soddisfa i requisiti stabiliti per le categorie di bevande spiritose definite nell'allegato I utilizza la denominazione legale «bevanda spiritosa».
4. Una bevanda spiritosa che soddisfa i requisiti di più di una categoria di bevande spiritose definite nell'allegato I può essere immessa sul mercato con una o più delle denominazioni legali definite per dette categorie nell'allegato I.
5. Fatto salvo i paragrafi 1 e 2 del presente articolo, la denominazione legale di una bevanda spiritosa può essere:
a)
completata o sostituita da una delle indicazioni geografiche di cui al capo III. In tal caso l'indicazione geografica può essere inoltre completata da qualsiasi termine consentito dal pertinente disciplinare, purché ciò non induca in errore i consumatori; e
b)
sostituita da un termine composto che includa il termine «liquore» o «crema», a condizione che il prodotto finale soddisfi i requisiti dell'allegato I per la categoria 33.
6. Fatti salvi il regolamento (UE) n. 1169/2011 e le norme specifiche stabilite per le categorie di bevande spiritose nell'allegato I del presente regolamento, la denominazione legale di una bevanda spiritosa può essere completata da:
a)
una denominazione o un riferimento geografico previsti dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative applicabili nello Stato membro nel quale la bevanda spiritosa è immessa sul mercato, purché ciò non induca in errore il consumatore;
b)
una denominazione usuale ai sensi dell', paragrafo 2, lettera o), del regolamento (UE) n. 1169/2011, purché ciò non induca in errore il consumatore;
c)
un termine composto o un'allusione in conformità degli ;
d)
i termini «bevanda assemblata», «assemblaggio» o «assemblato», purché la bevanda spiritosa sia stata sottoposta ad assemblaggio;
e)
i termini «miscela», «miscelato» o «bevanda spiritosa miscelata», purché la bevanda spiritosa sia stata sottoposta a miscelazione; oppure
f)
i termini «secco» o «dry», salvo nel caso delle bevande spiritose che soddisfano i requisiti della categoria 2 dell'allegato I, senza pregiudizio per i requisiti specifici stabiliti nelle categorie da 20 a 22 dell'allegato I, e a condizione che la bevanda spiritosa non sia stata edulcorata, nemmeno per arrotondarne il sapore. In deroga alla prima parte del presente punto, il termine «secco» o «dry» può integrare la denominazione legale delle bevande spiritose che soddisfano i requisiti della categoria 33 e che sono state pertanto edulcorate.
7. Fatti salvi gli e l', paragrafi 2, 3 e 4, è vietato utilizzare le denominazioni legali di cui al paragrafo 2 del presente articolo o le indicazioni geografiche nella designazione, presentazione o nell'etichettatura di qualsiasi bevanda che non soddisfa i requisiti della pertinente categoria definita nell'allegato I o della pertinente indicazione geografica. Tale divieto si applica altresì nei casi in cui le denominazioni legali o le indicazioni geografiche sono utilizzate insieme a espressioni quali «genere», «tipo», «stile», «fatto», «gusto» o altri termini simili.
Fatto salvo l', paragrafo 1, gli aromi che imitano una bevanda spiritosa o il loro impiego nella produzione di un prodotto alimentare diverso da una bevanda possono recare, nella loro presentazione ed etichettatura, riferimenti alle denominazioni legali di cui al paragrafo 2 del presente articolo, purché tali denominazioni legali siano completate dal termine «aroma», o da qualsiasi altro termine simile. Le indicazioni geografiche non possono essere utilizzate per designare tali aromi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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