Art. 2

Definizione e requisiti delle bevande spiritose

In vigore dal 17 apr 2019
Definizione e requisiti delle bevande spiritose Ai fini del presente regolamento una bevanda spiritosa è una bevanda alcolica che soddisfa i requisiti seguenti: a) è destinata al consumo umano; b) possiede caratteristiche organolettiche particolari; c) possiede un titolo alcolometrico volumico minimo di 15 % vol., salvo nel caso delle bevande spiritose che soddisfa i requisiti dell'allegato I, categoria 39; d) è stata prodotta: i) direttamente mediante l'uso di uno dei metodi seguenti, utilizzati singolarmente o in combinazione: — distillazione di prodotti fermentati, con l'aggiunta o meno di aromi o di alimenti aromatizzanti, — macerazione o trattamento simile di materie vegetali in alcole etilico di origine agricola, distillati di origine agricola o bevande spiritose o una loro combinazione, — aggiunta, singolarmente o in combinazione, all'alcole etilico di origine agricola, di distillati di origine agricola o di bevande spiritose di uno qualsiasi dei seguenti: — aromi utilizzati conformemente al regolamento (CE) n. 1334/2008, — coloranti utilizzati conformemente al regolamento (CE) n. 1333/2008, — altri ingredienti autorizzati utilizzati conformemente ai regolamenti (CE) n. 1333/2008 e (CE) n. 1334/2008, — prodotti edulcoranti, — altri prodotti agricoli, — prodotti alimentari, oppure ii) mediante aggiunta, singolarmente o in combinazione, di uno qualsiasi dei seguenti: — altre bevande spiritose, — alcole etilico di origine agricola, — distillati di origine agricola, — altri prodotti alimentari; e) non rientra tra le bevande dei codici NC 2203, 2204, 2205, 2206 e 2207; f) qualora nella sua produzione sia stata aggiunta acqua, che può essere distillata, demineralizzata, permeata o addolcita: i) la qualità dell'acqua è conforme alla direttiva 98/83/CE del Consiglio (15) e alla direttiva 2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (16), e ii) il titolo alcolometrico della bevanda spiritosa, dopo l'aggiunta dell'acqua, resta conforme al titolo alcolometrico volumico minimo previsto al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo, o al titolo alcolometrico previsto per la pertinente categoria di bevande spiritose come stabilito all'allegato I.
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