Art. 2
Definizione e requisiti delle bevande spiritose
In vigore dal 17 apr 2019
Definizione e requisiti delle bevande spiritose
Ai fini del presente regolamento una bevanda spiritosa è una bevanda alcolica che soddisfa i requisiti seguenti:
a)
è destinata al consumo umano;
b)
possiede caratteristiche organolettiche particolari;
c)
possiede un titolo alcolometrico volumico minimo di 15 % vol., salvo nel caso delle bevande spiritose che soddisfa i requisiti dell'allegato I, categoria 39;
d)
è stata prodotta:
i)
direttamente mediante l'uso di uno dei metodi seguenti, utilizzati singolarmente o in combinazione:
—
distillazione di prodotti fermentati, con l'aggiunta o meno di aromi o di alimenti aromatizzanti,
—
macerazione o trattamento simile di materie vegetali in alcole etilico di origine agricola, distillati di origine agricola o bevande spiritose o una loro combinazione,
—
aggiunta, singolarmente o in combinazione, all'alcole etilico di origine agricola, di distillati di origine agricola o di bevande spiritose di uno qualsiasi dei seguenti:
—
aromi utilizzati conformemente al regolamento (CE) n. 1334/2008,
—
coloranti utilizzati conformemente al regolamento (CE) n. 1333/2008,
—
altri ingredienti autorizzati utilizzati conformemente ai regolamenti (CE) n. 1333/2008 e (CE) n. 1334/2008,
—
prodotti edulcoranti,
—
altri prodotti agricoli,
—
prodotti alimentari, oppure
ii)
mediante aggiunta, singolarmente o in combinazione, di uno qualsiasi dei seguenti:
—
altre bevande spiritose,
—
alcole etilico di origine agricola,
—
distillati di origine agricola,
—
altri prodotti alimentari;
e)
non rientra tra le bevande dei codici NC 2203, 2204, 2205, 2206 e 2207;
f)
qualora nella sua produzione sia stata aggiunta acqua, che può essere distillata, demineralizzata, permeata o addolcita:
i)
la qualità dell'acqua è conforme alla direttiva 98/83/CE del Consiglio (15) e alla direttiva 2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (16), e
ii)
il titolo alcolometrico della bevanda spiritosa, dopo l'aggiunta dell'acqua, resta conforme al titolo alcolometrico volumico minimo previsto al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo, o al titolo alcolometrico previsto per la pertinente categoria di bevande spiritose come stabilito all'allegato I.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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