Art. 3

Definizioni

In vigore dal 17 apr 2019
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti: 1) «denominazione legale», il nome, nell'accezione di cui all', paragrafo 2, lettera n), del regolamento (UE) n. 1169/2011, con il quale una bevanda spiritosa è immessa sul mercato; 2) «termine composto», con riferimento alla designazione, presentazione e all'etichettatura di una bevanda alcolica, la combinazione di una denominazione legale prevista in una delle categorie di bevande spiritose stabilite nell'allegato I, o dell'indicazione geografica di una bevanda spiritosa da cui proviene tutto l'alcole del prodotto finale, con uno o più dei seguenti: a) il nome di uno o più prodotti alimentari diversi dalla bevanda alcolica e dai prodotti alimentari utilizzati per la produzione di tale bevanda spiritosa, conformemente all'allegato I, o aggettivi derivanti da tali nomi; b) il termine «liquore» o «crema»; 3) «allusione», il riferimento diretto o indiretto a una o più denominazioni legali previste nelle categorie di bevande spiritose che figurano nell'allegato I, o a una o più indicazioni geografiche di bevande spiritose, diverso dal riferimento nell'ambito di un termine composto o di un 'elenco di ingredienti di cui all', paragrafi 2, 3 e 4, nella designazione, presentazione o etichettatura di quanto segue: a) un prodotto alimentare diverso da una bevanda spiritosa, o b) una bevanda spiritosa che soddisfa i requisiti delle categorie da 33 a 40 dell'allegato I; 4) «indicazione geografica», un'indicazione che permette di identificare una bevanda spiritosa come originaria del territorio di un paese, o di una regione o località di detto territorio, quando una determinata qualità, la reputazione o altre caratteristiche della bevanda spiritosa siano essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica; 5) «disciplinare», il fascicolo allegato alla domanda di protezione di un'indicazione geografica in cui sono illustrati i requisiti che la bevanda spiritosa deve soddisfare e che era definito «scheda tecnica» a norma del regolamento (CE) n. 110/2008; 6) «gruppo», qualsiasi associazione, a prescindere dalla sua forma giuridica, costituita principalmente da produttori o trasformatori che trattano le bevande spiritose in questione; 7) «denominazione generica», il nome di una bevanda spiritosa che è divenuto un nome generico e che, pur essendo collegato al luogo o alla regione in cui la bevanda spiritosa era originariamente prodotta o commercializzata, è divenuto la denominazione comune di tale bevanda spiritosa nell'Unione; 8) «campo visivo», il campo visivo quale definito all', paragrafo 2, lettera k), del regolamento (CE) n. 1169/2011; 9) «miscelare», l'operazione consistente nel combinare una bevanda spiritosa che appartiene a una delle categorie che figurano nell'allegato I o a un'indicazione geografica con uno o più dei seguenti: a) altre bevande spiritose che non appartengono alla stessa categoria di bevande spiritose che figura nell'allegato I, b) distillati di origine agricola, c) alcole etilico di origine agricola; 10) «miscela», la bevanda spiritosa che è stata sottoposta a miscelazione; 11) «assemblare», l'operazione che consiste nel combinare due o più bevande spiritose della stessa categoria, che sono distinguibili tra loro solo per differenze di composizione dovute a uno o più dei seguenti fattori: a) metodo di produzione, b) apparecchiature di distillazione impiegate, c) periodo di maturazione o di invecchiamento, d) zona geografica di produzione, la bevanda spiritosa così ottenuta appartiene alla stessa categoria delle bevande spiritose iniziali prima dell'assemblaggio; 12) «bevanda assemblata», la bevanda spiritosa che è stata sottoposta ad assemblaggio.
Storico versioni

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