Art. 3
Definizioni
In vigore dal 17 apr 2019
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1)
«denominazione legale», il nome, nell'accezione di cui all', paragrafo 2, lettera n), del regolamento (UE) n. 1169/2011, con il quale una bevanda spiritosa è immessa sul mercato;
2)
«termine composto», con riferimento alla designazione, presentazione e all'etichettatura di una bevanda alcolica, la combinazione di una denominazione legale prevista in una delle categorie di bevande spiritose stabilite nell'allegato I, o dell'indicazione geografica di una bevanda spiritosa da cui proviene tutto l'alcole del prodotto finale, con uno o più dei seguenti:
a)
il nome di uno o più prodotti alimentari diversi dalla bevanda alcolica e dai prodotti alimentari utilizzati per la produzione di tale bevanda spiritosa, conformemente all'allegato I, o aggettivi derivanti da tali nomi;
b)
il termine «liquore» o «crema»;
3)
«allusione», il riferimento diretto o indiretto a una o più denominazioni legali previste nelle categorie di bevande spiritose che figurano nell'allegato I, o a una o più indicazioni geografiche di bevande spiritose, diverso dal riferimento nell'ambito di un termine composto o di un 'elenco di ingredienti di cui all', paragrafi 2, 3 e 4, nella designazione, presentazione o etichettatura di quanto segue:
a)
un prodotto alimentare diverso da una bevanda spiritosa, o
b)
una bevanda spiritosa che soddisfa i requisiti delle categorie da 33 a 40 dell'allegato I;
4)
«indicazione geografica», un'indicazione che permette di identificare una bevanda spiritosa come originaria del territorio di un paese, o di una regione o località di detto territorio, quando una determinata qualità, la reputazione o altre caratteristiche della bevanda spiritosa siano essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica;
5)
«disciplinare», il fascicolo allegato alla domanda di protezione di un'indicazione geografica in cui sono illustrati i requisiti che la bevanda spiritosa deve soddisfare e che era definito «scheda tecnica» a norma del regolamento (CE) n. 110/2008;
6)
«gruppo», qualsiasi associazione, a prescindere dalla sua forma giuridica, costituita principalmente da produttori o trasformatori che trattano le bevande spiritose in questione;
7)
«denominazione generica», il nome di una bevanda spiritosa che è divenuto un nome generico e che, pur essendo collegato al luogo o alla regione in cui la bevanda spiritosa era originariamente prodotta o commercializzata, è divenuto la denominazione comune di tale bevanda spiritosa nell'Unione;
8)
«campo visivo», il campo visivo quale definito all', paragrafo 2, lettera k), del regolamento (CE) n. 1169/2011;
9)
«miscelare», l'operazione consistente nel combinare una bevanda spiritosa che appartiene a una delle categorie che figurano nell'allegato I o a un'indicazione geografica con uno o più dei seguenti:
a)
altre bevande spiritose che non appartengono alla stessa categoria di bevande spiritose che figura nell'allegato I,
b)
distillati di origine agricola,
c)
alcole etilico di origine agricola;
10)
«miscela», la bevanda spiritosa che è stata sottoposta a miscelazione;
11)
«assemblare», l'operazione che consiste nel combinare due o più bevande spiritose della stessa categoria, che sono distinguibili tra loro solo per differenze di composizione dovute a uno o più dei seguenti fattori:
a)
metodo di produzione,
b)
apparecchiature di distillazione impiegate,
c)
periodo di maturazione o di invecchiamento,
d)
zona geografica di produzione,
la bevanda spiritosa così ottenuta appartiene alla stessa categoria delle bevande spiritose iniziali prima dell'assemblaggio;
12)
«bevanda assemblata», la bevanda spiritosa che è stata sottoposta ad assemblaggio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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