Definizione data dalla norma indicata.
zione, presentazione e all'etichettatura di una bevanda alcolica, la combinazione di una denominazione legale prevista in una delle categorie di bevande spiritose stabilite nell'allegato I, o dell'indicazione geografica di una bevanda spiritosa da cui proviene tutto l'alcole del prodotto finale, con uno o più dei seguenti: a) il nome di uno o più prodotti alimentari diversi dalla bevanda alcolica e dai prodotti alimentari utilizzati per la produzione di tale bevanda spiritosa, conformemente all'allegato I, o aggettivi derivanti da tali nomi
Fonte: reg-2019-04-17-787 — art. 3 →