Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
In vigore dal 17 apr 2019
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce disposizioni relative a:
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la definizione, la designazione, la presentazione e l'etichettatura delle bevande spiritose nonché alla protezione delle loro indicazioni geografiche;
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l'alcole etilico e i distillati di origine agricola utilizzati nella produzione di bevande alcoliche; e
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l'uso delle denominazioni legali di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di prodotti alimentari che non siano bevande spiritose.
2. Il presente regolamento si applica a tutti i prodotti di cui al paragrafo 1 che sono immessi sul mercato dell'Unione, siano essi prodotti al suo interno o in paesi terzi, nonché a quelli prodotti nell'Unione a fini di esportazione.
3. Per quanto riguarda la protezione delle indicazioni geografiche, il capo III del presente regolamento si applica altresì ai prodotti che entrano nel territorio doganale dell'Unione senza esservi immessi in libera pratica.
Storico versioni
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