Art. 4

Definizioni e requisiti tecnici

In vigore dal 17 apr 2019
Definizioni e requisiti tecnici Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni e i requisiti tecnici seguenti: 1) «designazione», i termini utilizzati nell'etichettatura, nella presentazione e sull'imballaggio di una bevanda spiritosa, sui documenti che accompagnano il trasporto di una bevanda spiritosa, sui documenti commerciali, in particolare sulle fatture e sulle bolle di consegna, e nella pubblicità di una bevanda spiritosa; 2) «presentazione», i termini utilizzati nell'etichettatura e sull'imballaggio così come nella pubblicità e nella promozione delle vendite di un prodotto, in immagini o simili, nonché sui recipienti, compresi la bottiglia o il dispositivo di chiusura; 3) «etichettatura», le menzioni, le indicazioni, i marchi di fabbrica o di commercio, le immagini o i simboli riferentisi a un prodotto e figuranti su qualsiasi imballaggio, documento, cartello, etichetta, anello o fascetta che accompagni il prodotto o che ad esso si riferisca; 4) «etichetta», qualunque marchio d'impresa o commerciale, segno, immagine o altra rappresentazione grafica scritto, stampato, stampigliato, marchiato, impresso in rilievo o a impronta sull'imballaggio o sul contenitore di un alimento o che accompagna detto imballaggio o contenitore di alimento; 5) «imballaggio», gli involucri protettivi, i cartoni, le casse, i contenitori e le bottiglie utilizzati per il trasporto o la vendita di bevande spiritose; 6) «distillazione», il processo di separazione termica che comporta una o più fasi di separazione al fine di ottenere determinate proprietà organolettiche o una maggiore concentrazione alcolica o entrambi, indipendentemente dal fatto che tali fasi abbiano luogo a pressione normale o sotto vuoto, a seconda del dispositivo di distillazione usato; e può trattarsi di distillazione semplice o multipla o di ridistillazione; 7) «distillato di origine agricola», un liquido alcolico ottenuto mediante distillazione, previa fermentazione alcolica, dei prodotti agricoli elencati nell'allegato I del trattato che non presenta le caratteristiche dell'alcole etilico e che conserva l'aroma e il gusto delle materie prime utilizzate; 8) «edulcorare», l'operazione consistente nell'utilizzare uno o più prodotti edulcoranti nella produzione delle bevande spiritose; 9) «prodotto edulcorante», a) zucchero di fabbrica, zucchero bianco, zucchero bianco raffinato, destrosio, fruttosio, sciroppo di glucosio, zucchero liquido, zucchero liquido invertito e sciroppo di zucchero invertito, quali definiti nella parte A dell'allegato della direttiva 2001/111/CE (17), b) mosto di uve concentrato rettificato, mosto di uve concentrato e mosto di uve fresche, c) zucchero bruciato, vale a dire il prodotto ottenuto esclusivamente mediante riscaldamento controllato del saccarosio, senza aggiunta di basi, di acidi minerali o di altri additivi chimici, d) miele, quale definito nell'allegato I, punto 1, della direttiva 2001/110/CE del Consiglio (18), e) sciroppo di carruba, f) qualsiasi altra sostanza glucidica naturale avente effetto analogo a quello dei prodotti di cui alle lettere da a) a e); 10) «aggiunta di alcole», l'aggiunta di alcole etilico di origine agricola o di distillati di origine agricola o di entrambi a una bevanda spiritosa; non vi rientra l'alcole utilizzato per diluire o sciogliere i coloranti, gli aromi o gli altri ingredienti autorizzati impiegati nella produzione delle bevande spiritose; 11) «maturazione» o «invecchiamento», lo stoccaggio di una bevanda spiritosa in recipienti adatti, per un certo periodo di tempo, per consentire alla bevanda spiritosa di sviluppare reazioni naturali che le conferiscono caratteristiche specifiche; 12) «aromatizzare», l'operazione consistente nell'aggiungere aromi o alimenti aromatizzanti nella produzione di una bevanda spiritosa, mediante uno o più dei procedimenti seguenti: aggiunta, infusione, macerazione, fermentazione alcolica o distillazione dell'alcole in presenza di aromi o di alimenti aromatizzanti; 13) «aromi», gli aromi quali definiti all', paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1334/2008; 14) «sostanza aromatizzante», una sostanza aromatizzante quale definita all', paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1334/2008; 15) «sostanza aromatizzante naturale», una sostanza aromatizzante naturale quale definita all', paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1334/2008; 16) «preparazione aromatica», una preparazione aromatica quale definita all', paragrafo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 1334/2008; 17) «altro aroma», un altro aroma quale definito all', paragrafo 2, lettera h), del regolamento (CE) n. 1334/2008; 18) «alimenti aromatizzanti», gli alimenti quali definiti all' del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (19) e che sono utilizzati nella produzione di bevande spiritose con lo scopo principale di aromatizzarle; 19) «colorare», l'operazione consistente nell'utilizzare uno o più coloranti nella produzione di una bevanda spiritosa; 20) «coloranti», i coloranti quali definiti all'allegato I, punto 2, del regolamento (CE) n. 1333/2008; 21) «caramello», un additivo alimentare corrispondente ai numeri E: E 150a, E 150b, E 150c o E 150d e relativo a prodotti di colore bruno più o meno accentuato destinati alla colorazione, di cui all'allegato II, parte B, del regolamento (CE) n. 1333/2008; non corrisponde al prodotto zuccherato aromatico ottenuto riscaldando lo zucchero e utilizzato per aromatizzare; 22) «altri ingredienti autorizzati», gli ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti autorizzati a norma del regolamento (CE) n. 1334/2008 e gli additivi alimentari diversi dai coloranti autorizzati a norma del regolamento (CE) n. 1333/2008; 23) «titolo alcolometrico volumico», il rapporto tra il volume di alcole allo stato puro contenuto nel prodotto, alla temperatura di 20 oC, e il volume totale del prodotto alla stessa temperatura; 24) «tenore di sostanze volatili», la quantità di sostanze volatili diverse dall'alcole etilico e dal metanolo contenute in una bevanda spiritosa prodotta esclusivamente mediante distillazione.
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