Art. 6
Alcole etilico e distillati utilizzati nelle bevande alcoliche
In vigore dal 17 apr 2019
Alcole etilico e distillati utilizzati nelle bevande alcoliche
1. L'alcole etilico e i distillati utilizzati nella produzione di bevande spiritose sono esclusivamente di origine agricola ai sensi dell'allegato I del trattato.
2. Per diluire o sciogliere i coloranti, gli aromi o qualsiasi altro ingrediente autorizzato impiegato per la produzione delle bevande alcoliche non è utilizzato alcole diverso da alcole etilico di origine agricola, distillati di origine agricola o bevande spiritose rientranti nelle categorie da 1 a 14 dell'allegato I. L'alcole impiegato per diluire o sciogliere coloranti, aromi o qualsiasi altro ingrediente autorizzato è utilizzato solo nelle quantità strettamente necessarie a tal fine.
3. Le bevande alcoliche non contengono alcole di origine sintetica, né altro alcole di origine non agricola ai sensi dell'allegato I del trattato.
Storico versioni
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