Art. 7

Categorie di bevande spiritose

In vigore dal 17 apr 2019
Categorie di bevande spiritose 1.   Le bevande spiritose sono classificate in categorie conformemente alle disposizioni generali di cui al presente articolo e alle disposizioni specifiche di cui all'allegato I. 2.   Fatte salve le disposizioni specifiche per ciascuna delle categorie di bevande spiritose da 1 a 14 di cui all'allegato I, le bevande spiritose di tali categorie: a) sono prodotte mediante fermentazione alcolica e distillazione esclusivamente di materie prime previste dalla categoria di bevanda spiritosa corrispondente di cui all'allegato I; b) non comportano aggiunta di alcole, diluito o non diluito; c) non sono aromatizzate; d) non contengono altro colorante che il caramello, utilizzato esclusivamente per adeguare il colore di tali bevande spiritose; e) non sono edulcorate, tranne che per arrotondare il sapore finale del prodotto; il contenuto massimo di edulcoranti espresso in zucchero invertito non supera le soglie stabilite per ciascuna categoria all'allegato I; f) non contengono elementi aggiunti diversi dalle unità intere non trasformate della materia prima da cui è ottenuto l'alcole, e che sono utilizzati principalmente a fini di decorazione. 3.   Fatte salve le disposizioni specifiche per ciascuna delle categorie di bevande spiritose da 15 a 44 di cui all'allegato I, le bevande spiritose di tali categorie possono: a) essere prodotte da qualsiasi materia prima agricola elencata nell'allegato I del trattato; b) comportare aggiunta di alcole; c) contenere sostanze aromatizzanti, sostanze aromatizzanti naturali, preparazioni aromatiche e alimenti aromatizzanti; d) essere colorate; e) essere edulcorate. 4.   Fatte salve le disposizioni specifiche di cui all'allegato II, le bevande spiritose che non soddisfano i requisiti specifici previsti per ciascuna delle categorie definite nell'allegato I possono: a) essere prodotte da qualsiasi materia prima agricola elencata nell'allegato I del trattato o da qualsiasi alimento o da entrambi; b) comportare aggiunta di alcole; c) essere aromatizzate; d) essere colorate; e) essere edulcorate.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2019:787:oj#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo