Art. 5
Definizione e requisiti dell'alcole etilico di origine agricola
In vigore dal 17 apr 2019
Definizione e requisiti dell'alcole etilico di origine agricola
Ai fini del presente regolamento, l'alcole etilico di origine agricola è un liquido che soddisfa i requisiti seguenti:
a)
è ottenuto esclusivamente dai prodotti elencati nell'allegato I del trattato;
b)
è privo di gusti rintracciabili estranei alle materie prime utilizzate nella sua produzione;
c)
ha un titolo alcolometrico volumico minimo pari al 96,0 % vol.;
d)
i valori massimi di impurezza non superano i valori seguenti:
i)
acidità totale (espressa in acido acetico): 1,5 grammi per ettolitro di alcole a 100 % vol.,
ii)
esteri (espressi in acetato di etile): 1,3 grammi per ettolitro di alcole a 100 % vol.,
iii)
aldeidi (espresse in acetaldeide): 0,5 grammi per ettolitro di alcole a 100 % vol.,
iv)
alcoli superiori (espressi in 2-metil-1-propanolo): 0,5 grammi per ettolitro di alcole a 100 % vol.,
v)
metanolo: 30 grammi per ettolitro di alcole a 100 % vol.,
vi)
estratto secco 1,5 grammi per ettolitro di alcole a 100 % vol.,
vii)
basi azotate volatili (espresse in azoto): 0,1 grammi per ettolitro di alcole a 100 % vol.,
viii)
furfurolo: non rintracciabile.
Storico versioni
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