Art. 5

Definizione e requisiti dell'alcole etilico di origine agricola

In vigore dal 17 apr 2019
Definizione e requisiti dell'alcole etilico di origine agricola Ai fini del presente regolamento, l'alcole etilico di origine agricola è un liquido che soddisfa i requisiti seguenti: a) è ottenuto esclusivamente dai prodotti elencati nell'allegato I del trattato; b) è privo di gusti rintracciabili estranei alle materie prime utilizzate nella sua produzione; c) ha un titolo alcolometrico volumico minimo pari al 96,0 % vol.; d) i valori massimi di impurezza non superano i valori seguenti: i) acidità totale (espressa in acido acetico): 1,5 grammi per ettolitro di alcole a 100 % vol., ii) esteri (espressi in acetato di etile): 1,3 grammi per ettolitro di alcole a 100 % vol., iii) aldeidi (espresse in acetaldeide): 0,5 grammi per ettolitro di alcole a 100 % vol., iv) alcoli superiori (espressi in 2-metil-1-propanolo): 0,5 grammi per ettolitro di alcole a 100 % vol., v) metanolo: 30 grammi per ettolitro di alcole a 100 % vol., vi) estratto secco 1,5 grammi per ettolitro di alcole a 100 % vol., vii) basi azotate volatili (espresse in azoto): 0,1 grammi per ettolitro di alcole a 100 % vol., viii) furfurolo: non rintracciabile.
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