Art. 19

Poteri delegati

In vigore dal 17 apr 2019
Poteri delegati 1.   Al fine di tener conto dell'utilizzo negli Stati membri del processo di invecchiamento dinamico tradizionale del brandy noto come sistema « criaderas y solera » o sistema « solera y criaderas », di cui all'allegato III, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all', che integrino il presente regolamento mediante: a) la previsione di deroghe all', paragrafo 6, per quanto riguarda l'indicazione del periodo di invecchiamento o l'età nella designazione, nella presentazione o nell'etichettatura di questo tipo di brandy; e b) l'introduzione di opportuni meccanismi di controllo per tale tipo di brandy. 2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo all'istituzione di un registro pubblico contenente l'elenco degli organismi deputati in ogni Stato membro al controllo dei processi di invecchiamento a norma dell', paragrafo 6.
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