Art. 18
Metodi di analisi di riferimento dell'Unione
In vigore dal 17 apr 2019
Metodi di analisi di riferimento dell'Unione
1. Se è necessario analizzare l'alcole etilico di origine agricola, i distillati di origine agricola o le bevande spiritose per verificarne la conformità al presente regolamento, tale analisi è condotta sulla base dei metodi di analisi di riferimento dell'Unione per la determinazione della composizione chimica e fisica e delle proprietà organolettiche.
Sono consentiti altri metodi di analisi, sotto la responsabilità del direttore del laboratorio, a condizione che la loro accuratezza, ripetibilità e riproducibilità siano almeno equivalenti a quelle dei pertinenti metodi di analisi di riferimento dell'Unione.
2. Qualora non siano previsti metodi di analisi di riferimento dell'Unione ai fini della rilevazione e della quantificazione delle sostanze contenute in una bevanda spiritosa, sono applicabili uno o più dei metodi seguenti:
a)
metodi di analisi convalidati secondo procedure riconosciute a livello internazionale e che soddisfano, in particolare, i criteri di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (23);
b)
metodi di analisi conformi alle norme raccomandate dall'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO);
c)
metodi di analisi riconosciuti dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV) e da essa pubblicati;
d)
qualora non siano disponibili i metodi di cui alle lettere a), b) o c), e in base alla sua accuratezza, alla sua ripetibilità e alla sua riproducibilità:
—
un metodo di analisi approvato dallo Stato membro interessato;
—
se necessario, qualsiasi altro metodo di analisi appropriato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2019:787:oj#art-18