Art. 18

Metodi di analisi di riferimento dell'Unione

In vigore dal 17 apr 2019
Metodi di analisi di riferimento dell'Unione 1.   Se è necessario analizzare l'alcole etilico di origine agricola, i distillati di origine agricola o le bevande spiritose per verificarne la conformità al presente regolamento, tale analisi è condotta sulla base dei metodi di analisi di riferimento dell'Unione per la determinazione della composizione chimica e fisica e delle proprietà organolettiche. Sono consentiti altri metodi di analisi, sotto la responsabilità del direttore del laboratorio, a condizione che la loro accuratezza, ripetibilità e riproducibilità siano almeno equivalenti a quelle dei pertinenti metodi di analisi di riferimento dell'Unione. 2.   Qualora non siano previsti metodi di analisi di riferimento dell'Unione ai fini della rilevazione e della quantificazione delle sostanze contenute in una bevanda spiritosa, sono applicabili uno o più dei metodi seguenti: a) metodi di analisi convalidati secondo procedure riconosciute a livello internazionale e che soddisfano, in particolare, i criteri di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (23); b) metodi di analisi conformi alle norme raccomandate dall'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO); c) metodi di analisi riconosciuti dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV) e da essa pubblicati; d) qualora non siano disponibili i metodi di cui alle lettere a), b) o c), e in base alla sua accuratezza, alla sua ripetibilità e alla sua riproducibilità: — un metodo di analisi approvato dallo Stato membro interessato; — se necessario, qualsiasi altro metodo di analisi appropriato.
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