Art. 21

Protezione delle indicazioni geografiche

In vigore dal 17 apr 2019
Protezione delle indicazioni geografiche 1.   Le indicazioni geografiche protette a norma del presente regolamento possono essere utilizzate da qualsiasi operatore che commercializzi una bevanda spiritosa prodotta conformemente al corrispondente disciplinare. 2.   Le indicazioni geografiche protette a norma del presente regolamento sono tutelate contro: a) qualsiasi uso commerciale diretto o indiretto di una denominazione registrata per prodotti che non sono oggetto di registrazione, qualora questi ultimi siano comparabili ai prodotti registrati con tale denominazione o l'uso di tale denominazione consenta di sfruttare la notorietà della denominazione protetta, anche nel caso in cui tali prodotti siano utilizzati come ingrediente; b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera dei prodotti o dei servizi è indicata o se il nome protetto è una traduzione o è accompagnato da espressioni quali «genere», «tipo», «metodo», «alla maniera», «imitazione», «gusto», «come» o simili, anche nel caso in cui tali prodotti siano utilizzati come ingrediente; c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto usata nella designazione, nella presentazione o nell'etichettatura dello stesso che possa indurre in errore sulla sua origine; d) qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto. 3.   Le indicazioni geografiche protette a norma del presente regolamento non diventano generiche nell'Unione. 4.   La tutela di cui al paragrafo 2 si applica altresì ai prodotti che entrano nel territorio doganale dell'Unione senza esservi immessi in libera pratica.
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