Art. 22
Disciplinare
In vigore dal 17 apr 2019
Disciplinare
1. Un'indicazione geografica protetta a norma del presente regolamento rispetta un disciplinare che comprende almeno gli elementi seguenti:
a)
il nome da proteggere come indicazione geografica, quale utilizzata nel commercio o nel linguaggio comune, solo nelle lingue attualmente o storicamente utilizzate per descrivere il prodotto specifico nella zona geografica delimitata, nella grafia originale e, se essa non è in caratteri latini, in una trascrizione in caratteri latini;
b)
la categoria della bevanda spiritosa o i termini «bevanda spiritosa» se essa non soddisfa i requisiti definiti per le categorie di bevande spiritose di cui all'allegato I;
c)
una descrizione delle caratteristiche della bevanda spiritosa, comprese se del caso le materie prime a partire dalle quali è prodotta, nonché le principali caratteristiche fisiche, chimiche o organolettiche del prodotto e le caratteristiche specifiche del prodotto rispetto alle bevande spiritose della stessa categoria;
d)
la definizione della zona geografica delimitata riguardo al legame di cui alla lettera f);
e)
la descrizione del metodo di produzione della bevanda spiritosa e, se del caso, dei metodi di produzione locali, autentici e costanti;
f)
informazioni che stabiliscono il legame fra una data qualità, la reputazione o un'altra caratteristica della bevanda spiritosa e la sua origine geografica;
g)
i nomi e gli indirizzi delle autorità competenti o, se disponibili, i nomi e gli indirizzi degli organismi che verificano il rispetto delle disposizioni del disciplinare a norma dell', e i relativi compiti specifici;
h)
qualsiasi regola specifica per l'indicazione geografica in questione.
Ove applicabile, il disciplinare comprende i requisiti in materia di confezionamento, corredati di una motivazione che illustra le ragioni per cui il confezionamento deve aver luogo nella zona geografica delimitata al fine di salvaguardare la qualità, garantire l'origine o assicurare il controllo, tenendo conto del diritto dell'Unione, in particolare in materia di libera circolazione delle merci e libera prestazione di servizi.
2. Le schede tecniche presentate entro l'8 giugno 2019 nel quadro di domande a norma del regolamento (CE) n. 110/2008 sono considerate disciplinari ai sensi del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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