Art. 38
Verifica del rispetto del disciplinare
In vigore dal 17 apr 2019
Verifica del rispetto del disciplinare
1. Gli Stati membri stilano e aggiornano un elenco di operatori che producono bevande spiritose con un'indicazione geografica registrata a norma del presente regolamento.
2. Per quanto riguarda le indicazioni geografiche che designano bevande spiritose che hanno origine all'interno dell'Unione registrate in virtù del presente regolamento, la verifica del rispetto del disciplinare di cui all' è effettuata, anteriormente all'immissione del prodotto sul mercato, da:
a)
una o più autorità competenti di cui all', paragrafo 1; o
b)
gli organismi di controllo di cui all', secondo comma, punto 5), del regolamento (CE) n. 882/2004, in qualità di organismo di certificazione dei prodotti.
Se uno Stato membro applica l', paragrafo 2, la verifica del rispetto del disciplinare è assicurata da un'autorità diversa da quella considerata un gruppo ai sensi di detto paragrafo.
In deroga al diritto nazionale degli Stati membri, i costi di tale verifica del rispetto del disciplinare possono essere a carico degli operatori soggetti a tale controllo.
3. Per quanto riguarda le indicazioni geografiche che designano bevande spiritose che originano all'interno di un paese terzo registrate in virtù del presente regolamento, la verifica del rispetto del disciplinare è effettuata anteriormente all'immissione del prodotto sul mercato, da:
a)
un'autorità pubblica competente designata dal paese terzo; o
b)
un organismo di certificazione del prodotto.
4. Gli Stati membri pubblicano i nomi e gli indirizzi delle autorità competenti e degli organismi di cui al paragrafo 2 e aggiornano periodicamente tali informazioni.
La Commissione pubblica il nome e l'indirizzo delle autorità competenti e degli organismi di cui al paragrafo 3 e aggiorna periodicamente tali informazioni.
5. Gli organismi di controllo di cui al paragrafo 2, lettera b), e gli organismi di certificazione dei prodotti di cui al paragrafo 3, lettera b), sono conformi alla norma europea ISO/IEC 17065:2012 e sono accreditati in conformità della stessa o di qualsiasi sua futura versione rivista o modificata applicabile.
6. Le autorità competenti di cui ai paragrafi 2 e 3 che verificano il rispetto dell'indicazione geografica protetta in virtù del presente regolamento con il disciplinare devono essere obiettive e imparziali. Esse dispongono di personale qualificato e delle risorse necessarie per adempiere i loro compiti.
Storico versioni
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