Art. 36

Relazione tra marchi d'impresa e indicazioni geografiche

In vigore dal 17 apr 2019
Relazione tra marchi d'impresa e indicazioni geografiche 1.   La registrazione di un marchio d'impresa, il cui utilizzo corrisponde o corrisponderebbe a una o più delle situazioni di cui all', paragrafo 2, è respinta o invalidata. 2.   Un marchio d'impresa il cui uso corrisponde ad una o più delle situazioni di cui all', paragrafo 2, depositato, registrato o, nei casi in cui ciò sia previsto dalla normativa pertinente, acquisito con l'uso in buona fede sul territorio dell'Unione, anteriormente alla data in cui la domanda di protezione dell'indicazione geografica è stata presentata alla Commissione, può continuare ad essere usato e rinnovato, nonostante la registrazione di un'indicazione geografica, purché non sussistano i motivi di nullità o decadenza del marchio previsti dalla direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio (24) o dal regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio (25).
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