Art. 34

Indicazioni geografiche omonime

In vigore dal 17 apr 2019
Indicazioni geografiche omonime 1.   Se il nome per cui è presentata una domanda è omonimo o parzialmente omonimo di un nome già registrato in conformità al presente regolamento, la registrazione tiene debitamente conto degli usi locali e tradizionali e di eventuali rischi di confusione. 2.   Un nome omonimo che induca erroneamente il consumatore a credere che i prodotti siano originari di un altro territorio non è registrato, benché sia esatto per quanto attiene al territorio, alla regione o al luogo di cui sono effettivamente originari i prodotti. 3.   L'impiego di un'indicazione geografica registrata omonima è autorizzato esclusivamente in presenza di condizioni pratiche tali da garantire che il nome omonimo registrato successivamente sia sufficientemente differenziato da quello registrato in precedenza, tenuto conto della necessità di garantire un trattamento equo ai produttori interessati e di non indurre in errore i consumatori. 4.   La protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose di cui all' del presente regolamento lascia impregiudicate le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine protette applicabili ai prodotti ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 251/2014.
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