Art. 33

Registro delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose

In vigore dal 17 apr 2019
Registro delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose 1.   La Commissione adotta, entro l'8 giugno 2021, atti delegati, conformemente all', che integrano il presente regolamento, creando un registro elettronico accessibile al pubblico e tenuto aggiornato, delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose riconosciute nell'ambito del presente regime («registro»). 2.   Il nome di un'indicazione geografica è registrato nella sua grafia originale. Quando la grafia originale non è in caratteri latini, insieme alla denominazione nella grafia originale è registrata una trascrizione o traslitterazione in caratteri latini. Per le indicazioni geografiche registrate ai sensi del presente capo, il registro fornisce accesso diretto ai singoli documenti e contiene altresì il riferimento alla pubblicazione del disciplinare. Per le indicazioni geografiche registrate prima dell'8 giugno 2019, il registro fornisce accesso diretto ai principali requisiti della scheda tecnica di cui all', paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 110/2008. La Commissione adotta, ai sensi dell', atti delegati a integrazione del presente paragrafo, che stabiliscono le modalità più dettagliate relative alla forma e al contenuto del registro. 3.   Le indicazioni geografiche di bevande spiritose prodotte in paesi terzi che sono protette nell'Unione in virtù di un accordo internazionale di cui l'Unione è parte contraente possono essere iscritte nel registro come indicazioni geografiche.
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