Art. 32

Cancellazione

In vigore dal 17 apr 2019
Cancellazione 1.   Di propria iniziativa o su richiesta di qualsiasi persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, la Commissione può adottare atti di esecuzione per cancellare la registrazione di un'indicazione geografica in uno dei casi seguenti: a) qualora non possa più essere garantito il rispetto delle prescrizioni stabilite dal disciplinare; b) qualora non sia stato immesso in commercio per almeno sette anni consecutivi alcun prodotto che benefici di tale indicazione geografica. Gli si applicano, mutatis mutandis, alla procedura di cancellazione. 2.   Fatto salvo il paragrafo 1, su richiesta dei produttori della bevanda spiritosa commercializzata sotto l'indicazione geografica registrata, la Commissione può adottare atti di esecuzione che cancellino la relativa registrazione. 3.   In entrambi i casi di cui ai paragrafi 1 e 2, prima di adottare l'atto di esecuzione, la Commissione consulta le autorità dello Stato membro, le autorità del paese terzo o, laddove possibile, il produttore del paese terzo che aveva originariamente presentato domanda di registrazione dell'indicazione geografica in questione, a meno che la cancellazione non sia direttamente richiesta dai richiedenti originali. 4.   Gli atti di esecuzione di cui al presente articolo sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
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