Art. 30
Decisione sulla registrazione
In vigore dal 17 apr 2019
Decisione sulla registrazione
1. Se, in base alle informazioni di cui dispone grazie all'esame effettuato ai sensi dell', paragrafo 1, primo comma, ritiene che non siano soddisfatte le condizioni per la registrazione di un'indicazione geografica proposta, la Commissione informa lo Stato membro o il paese terzo richiedente interessato dei motivi del rigetto e gli accorda due mesi di tempo per presentare le proprie osservazioni. Se la Commissione non riceve osservazioni o se, nonostante le osservazioni ricevute, continua a ritenere che le condizioni per la registrazione non siano soddisfatte, respinge la domanda mediante atti di esecuzione, a meno che quest'ultima sia ritirata. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
2. Se non le pervengono notifiche di opposizione né dichiarazioni di opposizione motivate ricevibili a norma dell', la Commissione adotta atti di esecuzione senza applicare la procedura di cui all', paragrafo 2, per registrare il nome.
3. Se le perviene una dichiarazione di opposizione motivata ricevibile, dopo lo svolgimento delle idonee consultazioni di cui all', paragrafo 3, e tenendo conto dei risultati delle medesime, la Commissione:
a)
se è stato raggiunto un accordo, procede alla registrazione del nome mediante atti di esecuzione adottati senza applicare la procedura di cui all', paragrafo 2, e, se necessario, modifica le informazioni pubblicate a norma dell', paragrafo 2, purché le modifiche non siano sostanziali; o
b)
se non è stato raggiunto un accordo, adotta atti di esecuzione che decidono in merito alla registrazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
4. Gli atti di registrazione e le decisioni di rigetto sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
L'atto di registrazione concede all'indicazione geografica la protezione di cui all'.
Storico versioni
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