Art. 27

Procedura di opposizione

In vigore dal 17 apr 2019
Procedura di opposizione 1.   Entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, le autorità di uno Stato membro o di un paese terzo oppure ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo residente o stabilita in un paese terzo possa presentare alla Commissione una notifica di opposizione. Ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e residente o stabilita in uno Stato membro diverso da quello di presentazione della domanda può presentare una notifica di opposizione allo Stato membro in cui è residente o stabilita entro un termine che consenta di presentare un'opposizione a norma del primo comma. La notifica di opposizione contiene una dichiarazione secondo la quale la domanda potrebbe non essere conforme alle prescrizioni del presente capo. Una notifica di opposizione che non contenga una tale dichiarazione è nulla. La Commissione trasmette senza ritardo la notifica di opposizione all'autorità o all'organismo che ha presentato la domanda. 2.   Qualora alla Commissione sia presentata una notifica di opposizione, seguita entro due mesi da una dichiarazione di opposizione motivata, la Commissione esamina la ricevibilità di tale dichiarazione di opposizione motivata. 3.   Entro due mesi dal ricevimento di una dichiarazione di opposizione motivata ricevibile, la Commissione invita l'autorità o la persona che ha presentato opposizione e l'autorità o l'organismo che ha presentato la domanda ad avviare idonee consultazioni per un periodo di tempo non superiore a tre mesi. Tale termine decorre dalla data in cui l'invito è trasmesso alle parti interessate per via elettronica. L'autorità o la persona che ha presentato opposizione e l'autorità o l'organismo che ha presentato la domanda avviano tali idonee consultazioni senza indebiti ritardi. Essi si trasmettono reciprocamente le informazioni utili alla valutazione della conformità della domanda di registrazione alle prescrizioni del presente capo. Se non è raggiunto un accordo, tali informazioni sono trasmesse anche alla Commissione. Quando le parti interessate raggiungono un accordo, le autorità dello Stato membro o del paese terzo dal quale proviene la domanda notificano alla Commissione tutti gli elementi che hanno permesso di raggiungere tale accordo, compreso il parere del richiedente e delle autorità di uno Stato membro o di un paese terzo, o di altre persone fisiche e giuridiche che hanno presentato opposizione. Indipendentemente dal fatto che sia stato raggiunto un accordo, la notifica alla Commissione è effettuata entro un mese dal termine delle consultazioni. In qualsiasi momento durante detti tre mesi, la Commissione può, su richiesta del richiedente, prorogare il termine per le consultazioni di un massimo di tre mesi. 4.   Se, in seguito alle consultazioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo, gli elementi pubblicati a norma dell', paragrafo 2, hanno subito modifiche sostanziali, la Commissione procede nuovamente all'esame di cui all'. 5.   La notifica di opposizione, la dichiarazione di opposizione motivata e i documenti connessi trasmessi alla Commissione conformemente ai paragrafi da 1 a 4 sono redatti in una delle lingue ufficiali dell'Unione.
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