Art. 28

Motivi di opposizione

In vigore dal 17 apr 2019
Motivi di opposizione 1.   Una dichiarazione di opposizione motivata a norma dell', paragrafo 2, è ricevibile solo se perviene alla Commissione entro il termine stabilito in tale articolo e se dimostra: a) che l'indicazione geografica proposta non è conforme alla definizione di cui all', punto 4, o alle prescrizioni di cui all'; b) che la registrazione dell'indicazione geografica proposta sarebbe contraria all' o all'; c) che la registrazione dell'indicazione geografica proposta danneggerebbe l'esistenza di una denominazione totalmente o parzialmente omonima o di un marchio d'impresa oppure l'esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione di cui all', paragrafo 2; o d) le prescrizioni di cui agli non sono rispettate. 2.   I motivi di opposizione sono valutati con riferimento al territorio dell'Unione.
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