Art. 28
Motivi di opposizione
In vigore dal 17 apr 2019
Motivi di opposizione
1. Una dichiarazione di opposizione motivata a norma dell', paragrafo 2, è ricevibile solo se perviene alla Commissione entro il termine stabilito in tale articolo e se dimostra:
a)
che l'indicazione geografica proposta non è conforme alla definizione di cui all', punto 4, o alle prescrizioni di cui all';
b)
che la registrazione dell'indicazione geografica proposta sarebbe contraria all' o all';
c)
che la registrazione dell'indicazione geografica proposta danneggerebbe l'esistenza di una denominazione totalmente o parzialmente omonima o di un marchio d'impresa oppure l'esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione di cui all', paragrafo 2; o
d)
le prescrizioni di cui agli non sono rispettate.
2. I motivi di opposizione sono valutati con riferimento al territorio dell'Unione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2019:787:oj#art-28