Art. 26
Esame da parte della Commissione e pubblicazione a fini di opposizione
In vigore dal 17 apr 2019
Esame da parte della Commissione e pubblicazione a fini di opposizione
1. La Commissione esamina con i mezzi appropriati ogni domanda che riceve a norma dell' per stabilire se sia motivata, se soddisfi le prescrizioni del presente capo, e se gli interessi dei soggetti interessati al di fuori dello Stato membro di presentazione della domanda siano stati presi in considerazione. Detto esame si basa sul documento unico di cui all', paragrafo 1, lettera c), e consiste nel verificare che non vi siano errori manifesti nella domanda e, di norma, è effettuato entro un termine di sei mesi. Tuttavia, se detto termine è superato, la Commissione indica immediatamente per iscritto al richiedente i motivi del ritardo.
La Commissione rende pubblici, almeno ogni mese, l'elenco dei nomi oggetto di una domanda di registrazione e la data di presentazione. L'elenco contiene inoltre il nome dello Stato membro o del paese terzo dal quale proviene la domanda.
2. Se, in base all'esame effettuato ai sensi del paragrafo 1, primo comma, ritiene rispettate le prescrizioni previste dal presente capo, la Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il documento unico di cui all', paragrafo 1, lettera c), e il riferimento di pubblicazione del disciplinare.
Storico versioni
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