Art. 24
Domanda di registrazione di un'indicazione geografica
In vigore dal 17 apr 2019
Domanda di registrazione di un'indicazione geografica
1. Le domande di registrazione di un'indicazione geografica nell'ambito del presente capo possono essere presentate solo da gruppi che operano con i prodotti il cui nome è proposto per la registrazione.
2. Un'autorità designata da uno Stato membro può essere considerata come un gruppo ai fini del presente capo se i produttori interessati non hanno la possibilità di formare un gruppo a causa del loro numero, della loro posizione geografica o delle loro caratteristiche organizzative. In tali casi, il fascicolo di domanda di cui all', paragrafo 2, indica tali motivi.
3. Una singola persona fisica o giuridica può essere equiparata a un gruppo ai fini del presente capo qualora siano soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:
a)
la persona in questione è l'unico produttore che desidera presentare una domanda; e
b)
la zona geografica delimitata possiede caratteristiche che differiscono notevolmente da quelle delle zone limitrofe, le caratteristiche della bevanda spiritosa sono differenti da quelle delle bevande spiritose delle zone limitrofe ovvero la bevanda spiritosa presenta una speciale qualità, notorietà o altre caratteristiche che sono chiaramente attribuibili alla sua origine geografica.
4. Nel caso di una indicazione geografica che designa una zona geografica transfrontaliera, più gruppi di diversi Stati membri o paesi terzi possono presentare una domanda di registrazione comune.
Qualora sia presentata una domanda comune, essa è presentata alla Commissione dallo Stato membro interessato o da un gruppo richiedente di un paese terzo interessato, direttamente o per il tramite delle autorità del paese terzo, previa consultazione di tutte la autorità e dei gruppi richiedenti interessati. La domanda comune include la dichiarazione di cui all', paragrafo 2, lettera c), di tutti gli Stati membri interessati. I requisiti di cui all' sono rispettati in tutti gli Stati membri e i paesi terzi interessati.
Nel caso di domande comuni, le relative procedure di opposizione nazionali sono effettuate in tutti gli Stati membri interessati.
5. Se la domanda di registrazione riguarda una zona geografica di uno Stato membro, essa è inviata alle autorità di tale Stato membro.
Lo Stato membro esamina la domanda con i mezzi appropriati per stabilire se sia motivata e soddisfi le prescrizioni del presente capo.
6. Nel corso dell'esame di cui al paragrafo 5, secondo comma, lo Stato membro avvia una procedura nazionale di opposizione che garantisce l'adeguata pubblicazione della domanda di cui al paragrafo 5 e prevede un periodo ragionevole nel corso del quale ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e residente o stabilita sul suo territorio possa presentare un'opposizione alla domanda.
Lo Stato membro esamina la ricevibilità di qualsiasi opposizione ricevuta in conformità dei criteri di cui all'.
7. Lo Stato membro che, dopo aver esaminato le opposizioni ricevute, ritenga rispettate le prescrizioni del presente capo, può adottare una decisione favorevole e presentare alla Commissione un fascicolo di domanda. In tal caso, esso informa la Commissione delle opposizioni ricevibili presentate da una persona fisica o giuridica che abbia commercializzato legalmente i prodotti di cui trattasi, utilizzando in modo continuativo tali nomi almeno per i cinque anni che precedono la data della pubblicazione di cui al paragrafo 6. Gli Stati membri tengono inoltre informata la Commissione in merito agli eventuali procedimenti giudiziari nazionali che possono incidere sulla procedura di registrazione.
Lo Stato membro provvede affinché ove adotti una decisione favorevole a norma del primo comma, essa sia resa pubblica e che ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo abbia la possibilità di presentare ricorso.
Lo Stato membro provvede affinché la versione del disciplinare oggetto della decisione favorevole sia pubblicata e fornisce l'accesso per via elettronica al disciplinare.
Lo Stato membro provvede inoltre all'adeguata pubblicazione della versione del disciplinare oggetto della decisione adottata dalla Commissione a norma dell', paragrafo 2.
8. Se la domanda riguarda una zona geografica situata in un paese terzo, essa è presentata alla Commissione direttamente o tramite le autorità del paese terzo di cui trattasi.
9. I documenti di cui al presente articolo che sono trasmessi alla Commissione sono redatti in una delle lingue ufficiali dell'Unione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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