Art. 25

Protezione nazionale provvisoria

In vigore dal 17 apr 2019
Protezione nazionale provvisoria 1.   Solo in via provvisoria, a decorrere dalla data di presentazione della domanda alla Commissione, uno Stato membro può concedere a un nome una protezione ai sensi del presente capo a livello nazionale. 2.   Tale protezione nazionale cessa alla data in cui è adottata una decisione di registrazione a norma del presente capo oppure alla data in cui la domanda è ritirata. 3.   Qualora un nome non sia registrato ai sensi del presente capo, le conseguenze di tale protezione nazionale sono responsabilità esclusiva dello Stato membro interessato. 4.   Le misure adottate dagli Stati membri a norma del paragrafo 1 hanno efficacia solo a livello nazionale e non incidono in alcun modo sugli scambi all'interno dell'Unione o internazionali.
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