Art. 23
Contenuto della domanda di registrazione di un'indicazione geografica
In vigore dal 17 apr 2019
Contenuto della domanda di registrazione di un'indicazione geografica
1. Una domanda di registrazione di un'indicazione geografica a norma dell', paragrafo 5 o 8, comprende almeno:
a)
il nome e l'indirizzo del gruppo richiedente e delle autorità competenti o, se disponibili, degli organismi che verificano il rispetto delle disposizioni del disciplinare;
b)
il disciplinare di cui all';
c)
un documento unico contenente quanto segue:
i)
gli elementi principali del disciplinare, tra cui il nome da proteggere, la categoria alla quale la bevanda spiritosa appartiene o il termine «bevanda spiritosa», il metodo di produzione, una descrizione delle caratteristiche della bevanda spiritosa, una definizione concisa della zona geografica e, se del caso, le norme specifiche applicabili al confezionamento e all'etichettatura,
ii)
la descrizione del legame della bevanda spiritosa con la sua origine geografica di cui all', punto 4, inclusi, se del caso, gli elementi specifici della descrizione del prodotto o del metodo di produzione che giustificano il legame.
La domanda di cui all', paragrafo 8, contiene inoltre il riferimento della pubblicazione del disciplinare e la prova che la denominazione del prodotto è protetta nel suo paese di origine.
2. Un fascicolo di domanda di cui all', paragrafo 7, comprende:
a)
il nome e l'indirizzo del gruppo richiedente;
b)
il documento unico di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo;
c)
una dichiarazione dello Stato membro in cui quest'ultimo afferma che la domanda soddisfa le prescrizioni del presente regolamento e le disposizioni adottate a norma del medesimo;
d)
il riferimento della pubblicazione del disciplinare.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2019:787:oj#art-23