Art. 23

Contenuto della domanda di registrazione di un'indicazione geografica

In vigore dal 17 apr 2019
Contenuto della domanda di registrazione di un'indicazione geografica 1.   Una domanda di registrazione di un'indicazione geografica a norma dell', paragrafo 5 o 8, comprende almeno: a) il nome e l'indirizzo del gruppo richiedente e delle autorità competenti o, se disponibili, degli organismi che verificano il rispetto delle disposizioni del disciplinare; b) il disciplinare di cui all'; c) un documento unico contenente quanto segue: i) gli elementi principali del disciplinare, tra cui il nome da proteggere, la categoria alla quale la bevanda spiritosa appartiene o il termine «bevanda spiritosa», il metodo di produzione, una descrizione delle caratteristiche della bevanda spiritosa, una definizione concisa della zona geografica e, se del caso, le norme specifiche applicabili al confezionamento e all'etichettatura, ii) la descrizione del legame della bevanda spiritosa con la sua origine geografica di cui all', punto 4, inclusi, se del caso, gli elementi specifici della descrizione del prodotto o del metodo di produzione che giustificano il legame. La domanda di cui all', paragrafo 8, contiene inoltre il riferimento della pubblicazione del disciplinare e la prova che la denominazione del prodotto è protetta nel suo paese di origine. 2.   Un fascicolo di domanda di cui all', paragrafo 7, comprende: a) il nome e l'indirizzo del gruppo richiedente; b) il documento unico di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo; c) una dichiarazione dello Stato membro in cui quest'ultimo afferma che la domanda soddisfa le prescrizioni del presente regolamento e le disposizioni adottate a norma del medesimo; d) il riferimento della pubblicazione del disciplinare.
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