Art. 23 · Contenuto della domanda di registrazione di un'indicazione geografica

Art. 23

Contenuto della domanda di registrazione di un'indicazione geografica

In vigore dal 17 apr 2019
Contenuto della domanda di registrazione di un'indicazione geografica 1.   Una domanda di registrazione di un'indicazione geografica a norma dell', paragrafo 5 o 8, comprende almeno: a) il nome e l'indirizzo del gruppo richiedente e delle autorità competenti o, se disponibili, degli organismi che verificano il rispetto delle disposizioni del disciplinare; b) il disciplinare di cui all'; c) un documento unico contenente quanto segue: i) gli elementi principali del disciplinare, tra cui il nome da proteggere, la categoria alla quale la bevanda spiritosa appartiene o il termine «bevanda spiritosa», il metodo di produzione, una descrizione delle caratteristiche della bevanda spiritosa, una definizione concisa della zona geografica e, se del caso, le norme specifiche applicabili al confezionamento e all'etichettatura, ii) la descrizione del legame della bevanda spiritosa con la sua origine geografica di cui all', punto 4, inclusi, se del caso, gli elementi specifici della descrizione del prodotto o del metodo di produzione che giustificano il legame. La domanda di cui all', paragrafo 8, contiene inoltre il riferimento della pubblicazione del disciplinare e la prova che la denominazione del prodotto è protetta nel suo paese di origine. 2.   Un fascicolo di domanda di cui all', paragrafo 7, comprende: a) il nome e l'indirizzo del gruppo richiedente; b) il documento unico di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo; c) una dichiarazione dello Stato membro in cui quest'ultimo afferma che la domanda soddisfa le prescrizioni del presente regolamento e le disposizioni adottate a norma del medesimo; d) il riferimento della pubblicazione del disciplinare.
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