Art. 43
Controlli sulle bevande spiritose
In vigore dal 17 apr 2019
Controlli sulle bevande spiritose
1. Gli Stati membri provvedono a effettuare i controlli sulle bevande spiritose. Essi adottano le misure necessarie per garantire l'osservanza del presente regolamento e designano le autorità competenti responsabili di assicurare che il presente regolamento sia rispettato.
2. La Commissione assicura l'applicazione uniforme del presente regolamento; mediante atti di esecuzione adotta, se necessario, le disposizioni riguardanti i controlli amministrativi e fisici che gli Stati membri devono effettuare per accertare il rispetto degli obblighi derivanti dall'applicazione del presente regolamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
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