Art. 41

Poteri delegati

In vigore dal 17 apr 2019
Poteri delegati 1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all', a integrazione del presente regolamento, che stabiliscono le condizioni ulteriori da rispettare, anche nei casi in cui l'area geografica contempla più di un paese, riguardo a: a) una domanda di registrazione di una indicazione geografica di cui agli ; e b) le procedure nazionali preliminari di cui all', l'esame da parte della Commissione, la procedura di opposizione e la cancellazione di indicazioni geografiche. 2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all', a integrazione del presente regolamento, che stabiliscono le condizioni e i requisiti per la procedura relativa alle modifiche dell'Unione e le modifiche standard, incluse modifiche temporanee, per i disciplinari di cui all'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2019:787:oj#art-41

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo