Art. 41
Poteri delegati
In vigore dal 17 apr 2019
Poteri delegati
1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all', a integrazione del presente regolamento, che stabiliscono le condizioni ulteriori da rispettare, anche nei casi in cui l'area geografica contempla più di un paese, riguardo a:
a)
una domanda di registrazione di una indicazione geografica di cui agli ; e
b)
le procedure nazionali preliminari di cui all', l'esame da parte della Commissione, la procedura di opposizione e la cancellazione di indicazioni geografiche.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all', a integrazione del presente regolamento, che stabiliscono le condizioni e i requisiti per la procedura relativa alle modifiche dell'Unione e le modifiche standard, incluse modifiche temporanee, per i disciplinari di cui all'.
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