Art. 42

Competenze di esecuzione

In vigore dal 17 apr 2019
Competenze di esecuzione 1.   La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono norme dettagliate riguardanti: a) la forma del disciplinare del prodotto di cui all' e le misure relative alle informazioni da fornire nel disciplinare riguardo al legame tra zona geografica e prodotto finale di cui all', paragrafo 1, lettera f); b) le procedure, la forma e la presentazione delle opposizioni di cui agli ; c) la forma e la presentazione delle domande di modifica dell'Unione e delle comunicazioni riguardanti modifiche standard e temporanee di cui all', rispettivamente paragrafi 4 e 5; d) le procedure e la forma della procedura di cancellazione di cui all', nonché la presentazione delle richieste di cancellazione; e e) i controlli e le verifiche che gli Stati membri sono tenuti a realizzare, compresi gli esami, di cui all'. 2.   La Commissione adotta, entro l'8 giugno 2021, atti di esecuzione che stabiliscono norme dettagliate concernenti le procedure, la forma e la presentazione delle domande di cui agli , incluse le domande concernenti più di un territorio nazionale. 3.   Gli atti di esecuzione di cui a paragrafi 1 e 2 sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
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